L’accettazione dell’eredità può essere manifestata in forma espressa. In questa ipotesi il chiamato rende percepibile in modo diretto la propria volontà di acquistare l’eredità, attraverso una dichiarazione contenuta in un atto pubblico oppure in una scrittura privata. L’art. 475 c.c. contempla altresì il caso in cui il chiamato assuma il titolo di erede: anche tale comportamento, quando risulti dall’atto, integra una manifestazione espressa della volontà di accettare.
La dichiarazione espressa non è però liberamente modellabile dal chiamato. L’accettazione ereditaria appartiene alla categoria degli atti che vengono comunemente qualificati come actus legitimi: essa deve essere compiuta nei termini consentiti dalla legge e non può essere assoggettata a elementi accidentali destinati a modificarne l’efficacia o a renderne incerto il risultato. Ne consegue che l’accettazione non sopporta né condizioni né termini.
Sarebbe quindi nulla un’accettazione formulata in modo condizionato, come nel caso in cui il chiamato dichiarasse di accettare l’eredità solo a condizione che nell’asse non vi siano debiti. Allo stesso modo, sarebbe nulla un’accettazione sottoposta a termine, quale la dichiarazione con cui il chiamato affermasse di accettare l’eredità con effetto da una data futura, ad esempio dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La medesima regola vale per le limitazioni oggettive. L’accettazione non può essere circoscritta soltanto ad alcuni beni o ad alcune componenti del patrimonio ereditario. Sarebbe pertanto nulla la dichiarazione con cui il chiamato affermasse di accettare l’eredità soltanto con riguardo ai beni immobili, escludendo gli altri cespiti o i rapporti passivi.
La ragione di tale disciplina si comprende alla luce della struttura della successione ereditaria. L’eredità è considerata dalla legge come fenomeno di trasmissione universale del patrimonio del defunto agli eredi. L’accettazione, proprio perché determina l’acquisto di tale posizione universale, deve avere carattere definitivo, unitario e completo. Se fosse consentito accettare sotto condizione, a termine o solo parzialmente, la vicenda successoria resterebbe esposta a incertezza e instabilità, in contrasto con l’esigenza che la devoluzione mortis causa produca un effetto pieno e non precario.
Ultima Modifica: 28/10/2026