Nel lessico del diritto, parlare di “successione” significa evocare il fenomeno per il quale un soggetto prende il posto di un altro nella titolarità di una situazione giuridica. Così, ad esempio, chi acquista un immobile in forza di un contratto di compravendita succede al venditore nella proprietà del bene trasferito.
Quando tale vicenda trova la propria causa nella morte di una persona fisica, si discorre di successione mortis causa. Essa designa il subentro di uno o più soggetti nel patrimonio del defunto, patrimonio che, nella terminologia successoria, viene anche denominato massa ereditaria o asse ereditario. La persona della cui eredità si tratta è comunemente indicata, nel linguaggio dei giuristi, come de cuius, formula abbreviata dell’espressione latina is de cuius hereditate agitur. Diversa è la nozione di testatore, con la quale si individua la persona fisica che, mediante testamento, regola la sorte dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Occorre però chiarire subito un punto essenziale. Il patrimonio, in senso tecnico-giuridico, non coincide necessariamente con la ricchezza, come spesso accade nel linguaggio comune. Esso comprende, piuttosto, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alla persona defunta. La morte determina dunque il trasferimento agli eredi non soltanto dei diritti già facenti capo al de cuius, ma anche delle obbligazioni e dei debiti da lui contratti, i quali non vengono meno per il solo fatto della morte del debitore. Non è quindi escluso che l’asse lasciato dal defunto presenti passività superiori al valore dei beni e dei diritti che lo compongono, come si vedrà oltre.
Nel predisporre la disciplina della successione mortis causa all’interno del Codice civile, il legislatore si è trovato dinanzi a due questioni fondamentali. La prima riguardava l’ipotesi, tutt’altro che rara, in cui il defunto non abbia manifestato alcuna volontà testamentaria circa la destinazione del proprio patrimonio dopo la morte. La seconda concerneva il grado di libertà da riconoscere alla persona nella regolazione della propria successione.
Sotto quest’ultimo profilo, le soluzioni astrattamente configurabili erano due. Da un lato, si sarebbe potuto attribuire al de cuius una libertà piena, consentendogli di stabilire senza vincoli a chi destinare il proprio patrimonio dopo la morte. Dall’altro, si sarebbe potuta comprimere tale autonomia, imponendo che almeno una parte dell’eredità fosse devoluta ai congiunti più vicini.
L’ordinamento italiano, in conformità alla scelta accolta dalla legislazione vigente nella maggior parte dei Paesi occidentali, non ha aderito integralmente né all’uno né all’altro modello. Ha preferito una soluzione intermedia: il de cuius può disporre dei propri averi, ma non dell’intero patrimonio. Una quota significativa di esso è infatti riservata per legge ai familiari più stretti, denominati legittimari. È in questa riserva inderogabile che trova fondamento l’espressione successione necessaria, destinata a essere esaminata più diffusamente in seguito.
Ultima Modifica: 18/01/2018