Notaio e ... Aziende, Imprese e Società

Aziende, imprese e società

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

La società cooperativa, il consorzio e la società consortile

Come le s.p.a. e le s.r.l., anche le cooperative si devono costituire, con prescrizione di forma ad substantiam, mediante atto pubblico (art. 2521 c.c.); e, al pari delle società di capitali, le cooperative sono persone giuridiche (e, quindi, dotate di autonomia patrimoniale perfetta) e, pertanto, i loro soci non rispondono dei debiti della cooperativa con il loro patrimonio personale (art. 2518 c.c.).

Peraltro, l’atto costitutivo della cooperativa è necessariamente un contratto: devono prendervi parte (art. 2522 c.c.) almeno nove soci, a meno che si tratti di una cooperativa che scelga di essere disciplinata (come appena oltre verrà illustrato) dalle norme della società a responsabilità limitata, caso nel quale l’atto costitutivo può essere stipulato con la presenza di soli tre soci.

A parte le predette caratteristiche comuni, le società di capitali e le società cooperative sono separate da un abisso.

Infatti, come già in precedenza osservato, sono diametralmente opposte le caratteristiche in base alle quali si stabilisce la differenza tra società lucrative e società cooperative: alle società lucrative i soci partecipano allo scopo di dividere gli utili mentre alle società cooperative i soci partecipano per conseguire, mediante l’attività svolta dalla cooperativa, il cosiddetto ristorno, vale a dire condizioni economiche più vantaggiose (ad esempio: un minor prezzo di acquisto di beni di consumo) rispetto a quelle che sarebbero ottenute rivolgendosi a un’impresa non organizzata in forma cooperativa.

Beninteso, una cooperativa può (art. 2521 c.c.) vendere beni e prestare servizi anche a soggetti che non siano i suoi soci (si pensi a una cooperativa di consumo, la quale venda generi alimentari sia ai suoi soci che a soggetti non soci): in tal caso, quando alla cassa del negozio si presenta un socio, questi beneficia dello sconto riservato ai soci; quando, invece, si presenta un non socio, questi non beneficia dello sconto previsto per i soci e la parte del prezzo corrispondente all’importo dello sconto che verrebbe praticata se alla cassa si fosse presentato un socio viene incamerata dalla cooperativa, la quale, a sua volta, utilizza tale denaro per finanziare la sua attività o irrobustire il suo patrimonio, salvo decidere di distribuirlo ai soci: ma non in proporzione alla loro quota di partecipazione al capitale sociale (come verrebbe fatto in una società lucrativa), bensì, appunto, a titolo di ristorno e, cioè, in proporzione alla entità dello scambio mutualistico (art. 2545-sexies c.c.) intercorso tra la società e i singoli soci (per tale intendendosi il valore dei rapporti intercorsi tra la società e i singoli soci nel corso di un dato esercizio: ad esempio, in una cooperativa di consumo, ci può essere un socio che, in un dato anno solare, compra beni per 4mila euro, mentre altro socio ne compra per 500 euro).

Occorre peraltro precisare che, sebbene il fenomeno cooperativo ontologicamente affondi (ancor oggi) le proprie radici nell’idea di offrire migliori condizioni di vita alle persone appartenenti alle fasce sociali più deboli, meno istruite o meno abbienti, non mancano esempi nei quali la formula cooperativa è stata usata anche da collettività di imprenditori: si pensi a una cooperativa di taxisti (costituita al fine di gestire collettivamente un servizio di radio taxi) oppure a una cooperativa di “padroncini” (così sono denominati gli autisti che guidano autocarri di loro proprietà) costituita al fine di spuntare migliori condizioni quando taluno di essi deve comprare o riparare un camion oppure acquistare il carburante.

Per il vero, nel disegno originario del Codice civile, al fine di soddisfare esigenze di organizzazione collettiva tra imprenditori era stato ideato (artt. 2602 e sgg. c.c.) l’istituto del consorzio (e, successivamente, l’istituto della società consortile, normata dall’art. 2615-ter c.c., la quale è una società – di solito una s.r.l. o una s.p.a. – caratterizzata dal fatto che il suo oggetto è di fornire servizi affinché le imprese consorziate ne abbiano un vantaggio rispetto a una identica loro esigenza soddisfatta individualmente).

Il consorzio è, in effetti, definito come «un'organizzazione comune» tra imprenditori «per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese» (si pensi al Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, istituito sia per regolamentare le caratteristiche produttive del prodotto che può fregiarsi di una tale denominazione, sia per effettuare la pubblicità commerciale a servizio di tutti i consorziati, sia per tutelare il marchio dalle imitazioni che esso continuamente subisce in tutto il mondo). Tuttavia, talora accade che gli sviluppi concreti della vita di relazione prendano direzioni diverse da quelle ipotizzate dal legislatore e che, quindi, istituti originariamente pensati per perseguire un dato fine (come la cooperativa, pensata per operai e consumatori), finiscano per essere utilizzati (per approfittare dei vantaggi che essi offrono) anche da soggetti diversi da quelli a cui favore il sistema giuridico intendeva riservarli.

Il contratto di consorzio deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità (art. 2603 c.c.) e può strutturare il consorzio sotto forma di:

- consorzio con attività interna, il quale è finalizzato esclusivamente a regolare i rapporti tra i consorziati (si pensi a un consorzio di produttori di vino d.o.p. i quali, mediante l’organizzazione consortile, elaborano le regole in base alle quali la coltivazione dei vigneti e l’attività di vinificazione debbano essere effettuate);

- consorzio con attività esterna (quest’ultimo deve essere iscritto nel Registro delle Imprese: art. 2612), il quale opera verso i terzi nell’interesse dei consorziati (si pensi a un consorzio costituito per acquisto di materie prime).

Delle obbligazioni assunte dal consorzio (si pensi, ad esempio, alle buste paga dei dipendenti del consorzio) risponde in via esclusiva il patrimonio del consorzio stesso, e meno che si tratti di obbligazioni contratte dal consorzio per conto del singolo consorziato (si pensi, ad esempio, al caso del consorzio d’acquisto, che compri merce per conto di uno dei consorziati), caso nel quale risponde illimitatamente e solidalmente il consorziato in questione (art. 2615 c.c.).

Tornando all’ambito delle cooperative, tra esse occorre distinguere quelle “a mutualità prevalente” rispetto a quelle che non hanno tale caratteristica (dalla quale derivano essenzialmente vantaggi fiscali).

Sono, dunque, a mutualità prevalente le cooperative che rivolgano la loro attività ai soci in misura preponderante: e, così, in una cooperativa di consumo le vendite siano effettuate prevalentemente ai soci; in una cooperativa di lavoro (si pensi a una cooperativa di facchinaggio), le prestazioni che la cooperativa effettua nei confronti del proprio committente siano svolte prevalentemente da soci lavoratori; in una cooperativa di abitazione, le case realizzate vengano assegnate (in proprietà o in locazione) prevalentemente ai soci della cooperativa costruttrice.

La regolamentazione dell’organizzazione delle cooperative è disciplinata dal Codice civile (art. 2519 c.c.) mediante un rinvio alla normativa applicabile alle società per azioni. Peraltro, nel caso di realtà cooperative di minore dimensione (vale a dire quelle con meno di venti soci o con attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro), i soci possono scegliere di disciplinare la società applicando le regole della società a responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il capitale sociale è suddiviso in quote mentre nel primo caso è suddiviso in azioni.

Con riguardo al capitale sociale, occorre poi effettuare alcune rilevanti sottolineature:

- anzitutto, la legge non prescrive un capitale minimo (art. 2524 c.c.); quindi, il capitale sociale è la somma dei conferimenti (la legge non ne impone un valore minimo) che i soci effettuano quando la costituiscono o quando nuovi soci entrano in società sottoscrivendo un aumento di capitale sociale;

- inoltre, la legge prescrive (proprio perché le cooperative sono state intese a protezione degli interessi di determinate categorie di persone) il principio della cosiddetta “porta aperta” (art. 2524 c.c.), vale a dire che non può essere impedito (con criteri discriminatori: art. 2527 c.c.) l’ingresso in cooperativa a chi ne faccia richiesta: ne consegue che la cooperativa è indicata come una società a capitale variabile (art. 2511 c.c.) perché l’entità del capitale sociale appunto dipende (dall’entità dei conferimenti effettuati dai soci all’atto del loro ingresso in società e quindi) dal numero dei soggetti, che tempo per tempo, si trovano a essere soci della società;

- tutti i soci, infine, hanno un identico “peso” (a prescindere dal numero di azioni di cui siano proprietari o dall’entità delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale) quando si tratta di esprimere il loro voto nell’assemblea dei soci: è questa una delle caratteristiche che maggiormente connota la cooperazione, a cui ci si riferisce con l’espressione” una testa, un voto” (one person, one vote) o “voto capitario” e che si esprime nella regola in base alla quale ogni socio può, appunto, esprimere un solo voto (art. 2538 c.c.).

Ultima Modifica: 20/10/2026