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La società semplice

Il tratto caratteristico della società semplice (in acronimo “s.s.”) è che il suo oggetto sociale non può comprendere (art. 2249 c.c.) quelle attività dal cui svolgimento (come sopra già osservato) deriva l’attribuzione della qualifica di “imprenditore commerciale”, vale a dire quelle elencate nell’art. 2195 c.c. (da qui la conseguenza che tutte le società, diverse dalla società semplice, sono tutte qualificate come “società commerciali”): pertanto, la società semplice può essere utilizzata o per lo svolgimento di attività agricola o come società tra professionisti (di cui alle leggi 183/2011 e 4/2013) o come società tra avvocati (di cui alla legge 247/2012).

Nella realtà concreta, la società semplice è spessissimo utilizzata come “cassaforte”, vale a dire per la mera intestazione di denaro, strumenti finanziari, quote di partecipazione al capitale di altre società e beni immobili.

Nonostante l’apparente marginalità che deriva dalla limitazione del suo oggetto sociale, la disciplina codicistica dettata per la società semplice è di rilevante importanza in quanto la normativa in materia di società in nome collettivo e di società semplice, oltre a stabilire alcune norme specifiche per queste tipologie societarie, effettua (rispettivamente agli artt. 2293 e 2315 c.c.) un richiamo alla maggior parte delle norme disposte in tema di società semplice.

La legge non detta prescrizioni formali per l’atto costitutivo della società semplice che, quindi, in teoria potrebbe essere stipulato anche in forma orale. Tuttavia, per ragioni di certezza delle clausole che lo compongono e per adempiere l’obbligo di iscrivere la società semplice nel Registro delle Imprese (sancito non nel Codice civile, ma dall’art. 7, d.P.R. 581/1995), nella maggior parte dei casi si ricorre non solo alla forma scritta, ma anche all’atto pubblico notarile (o alla scrittura privata autenticata da notaio). Fermo restando che:

- se nel contesto dell’atto costitutivo si effettua un conferimento di beni per il cui trasferimento la legge impone, a pena di nullità, una data forma (come la forma scritta per il trasferimento di beni immobili: art. 1350 c.c.), ovviamente detta prescrizione di forma deve essere rispettata;

- la legge (art. 18, d.P.R. 581/1995) consente che l’atto costitutivo di società semplice sia iscritto nel Registro delle Imprese tanto se stipulato in forma orale, tanto se stipulato in forma scritta (indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di un atto notarile);

- se la società semplice non sia iscritta nel Registro delle Imprese, non si verifica l’effetto dichiarativo che deriva da tale iscrizione e, quindi, si applica la regola (art. 2193 c.c.) secondo cui la mancata pubblicazione di atti per i quali è prevista l’iscrizione non può essere opposta ai terzi che ne siano ignari.

L’amministrazione della società semplice (vale a dire le decisioni inerenti alla gestione della società) compete a ognuno dei soci, in via disgiunta dagli altri soci (art. 2257 c.c.), a meno che nell’atto costitutivo della società sia diversamente pattuito (ad esempio prevedendo la necessità del consenso di tutti i soci per qualsiasi decisione o per talune decisioni). Tuttavia, ciascuno degli altri soci, prima che l’operazione venga compiuta, può opporsi al suo compimento e, in tal caso, occorre che l’effettuazione dell’operazione sia approvata dalla maggioranza di essi (calcolata con riferimento alla quota di partecipazione agli utili spettante a ciascuno dei soci).

Nell’ambito delle soluzioni diverse che i soci possono pattuire rispetto alla regola appena enunciata, vi è la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo un sistema di amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.): in tal caso, le decisioni sociali si assumono con il consenso di tutti i soci amministratori o, in alternativa, della maggioranza di essi (sempre calcolata con riferimento alla loro rispettiva quota di partecipazione agli utili).

Dal potere di amministrazione (e cioè di assumere le decisioni gestionali) deve essere tenuto distinto il potere di rappresentanza (e, cioè, il potere di agire in nome e per conto della società per eseguire le decisioni gestionali predette): anche in questo caso è dettata la regola secondo la quale la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, in via disgiunta dagli altri, a meno che l’atto costitutivo della società non disponga diversamente (art. 2266 c.c., ad esempio prevedendo la rappresentanza congiunta per taluni atti o per qualsiasi atto).

Se il patrimonio della società semplice non è sufficiente per soddisfare i creditori della società, costoro possono pretendere il pagamento sia dalla società che dai singoli soci, in quanto la legge qualifica questi ultimi come personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali in solido tra essi e con la società (art. 2267 c.c.); peraltro, il socio che sia richiesto di pagare un debito della società può pretendere che il creditore escuta preventivamente il patrimonio della società, purché indichi al creditore i beni sociali sui quali questi si possa soddisfare (art. 2268 c.c.).

La legge peraltro consente (art. 2267 c.c.) che nell’atto costitutivo della società semplice (se iscritto nel Registro delle Imprese o portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) possa essere inserita una clausola in base alla quale la responsabilità personale dei soci è circoscritta ai soli soci che abbiano agito in nome e per conto della società.

Il soggetto che entra a far parte di una società semplice già costituita (ad esempio, acquistando la quota di partecipazione di un altro socio) risponde personalmente di tutte le obbligazioni della società, anche se originatesi anteriormente al suo ingresso in società (art. 2267 c.c.) e, parallelamente, il socio che esce da una società semplice risponde personalmente delle obbligazioni sociali originatesi fino al giorno della sua fuoriuscita (art. 2290 c.c.).

Di contro, se il socio di società semplice sia gravato da suoi debiti personali (e, cioè, non derivanti dall’attività della società: si pensi al finanziamento che egli abbia contratto per comprarsi un’automobile), questi creditori non possono agire sul patrimonio della società: possono però soddisfarsi sugli utili spettanti al socio loro debitore e, se il patrimonio di costui non sia sufficiente per soddisfare i suoi creditori, essi possono chiedere la liquidazione della quota del loro debitore (art. 2270 c.c.) e, ottenuta tale liquidazione, soddisfarsi sul denaro che è stato così ricavato.

Il socio di società semplice fuoriesce dalla compagine sociale mediante la cessione della propria quota di partecipazione a titolo oneroso o gratuito (che deve essere consentita, di regola, da tutti gli altri soci, trattandosi di una modifica del contratto sociale: art. 2252 c.c.) oppure a seguito di:

- recesso, che è consentito, di regola, se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci oppure qualora ricorra una giusta causa (art. 2285 c.c.);

- esclusione, che può essere decisa (a maggioranza) dagli altri soci qualora il socio si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale oppure quando il socio sia stato interdetto, inabilitato o condannato a pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici (artt. 2286 e 2287 c.c.; è, invece, escluso “di diritto” il socio che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale: art. 2288 c.c.)

- morte.

Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto (i quali non subentrano in società, a meno che non lo chiedano e i soci superstiti siano tutti consenzienti: art. 2284 c.c.) è dovuta una somma di denaro di valore pari a quello che aveva la quota di partecipazione del socio receduto, escluso o defunto alla società semplice (art. 2289 c.c.).

Ultima Modifica: 20/10/2026