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La società in nome collettivo

 

Come già osservato, molte norme dettate dal Codice civile in tema di società semplice sono espressamente dichiarate applicabili (art. 2293 c.c.) anche alla società in nome collettivo(in acronimo “s.n.c.”); ad esempio, le già illustrate norme in tema di:

- amministrazione disgiuntiva e congiuntiva (artt. 2257 e 2258 c.c.) e di rappresentanza della società (art. 2266 c.c.);

- responsabilità del socio entrante (art. 2267 c.c.) e del socio uscente (art. 2290);

- recesso, esclusione e morte del socio (artt. 2284-2289 c.c.);

- necessaria unanimità dei soci per le modifiche del contratto sociale (art. 2252 c.c.).

Rispetto alla società semplice, la società in nome collettivo presenta i seguenti tratti salienti:

a) la denominazione della società (che, nel caso delle società di persone, è detta “ragione sociale”) deve essere composta con il nome di almeno uno dei soci (ad esempio, “Bar Sport s,n,c, di Mario Rossi”: art. 2292 c.c.), quando invece per la ragione sociale della società semplice la legge non detta alcuna prescrizione (e quindi può essere liberamente formata);

b) l’oggetto sociale può comprendere qualsiasi tipo di attività (commerciale, agricola e professionale: art. 2249 c.c.);

c) tutti i soci hanno illimitata responsabilità personale, in solido tra essi e con la società, per le obbligazioni gravanti sulla società stessa (art. 2291 c.c.), senza che sia possibile attivare quella limitazione di responsabilità concessa ai soci di società semplice che non abbiano agito in nome per conto della società (art. 2267 c.c.).

La s.n.c. presenta inoltre un’autonomia patrimoniale un po’ più robusta rispetto a quella della società semplice:

- da un lato, il creditore che intende pretendere dal socio il pagamento del debito della società, ha l’onere della preventiva escussione del patrimonio della società (art. 2304 c.c.) e solo se essa si riveli infruttuosa, il creditore della società può dunque escutere il singolo socio;

- d’altro lato, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota di partecipazione alla s.n.c. di titolarità del suo debitore fino a che dura la società (art. 2305 c.c.).

Un altro tratto distintivo della società in nome collettivo rispetto alla società semplice è inerente all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2296 c.c.): per ottenerla occorre che l’atto costitutivo sia stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio.

Da ciò deriva che se l’atto costitutivo sia invece stipulato (ciò che non intacca la sua validità) in forma orale o con atto scritto non notarile (e quindi la società non venga iscritta nel Registro delle Imprese: si parla, in questo caso, di “società irregolare”), si applicano (art. 2297 c.c.) le seguenti norme dettate per la società semplice:

- se il patrimonio della società non è sufficiente per soddisfare i creditori della società, costoro possono pretendere il pagamento sia dalla società che dai singoli soci; il socio che sia richiesto di pagare un debito della società può peraltro pretendere che il creditore escuta preventivamente il patrimonio della società, purché indichi al creditore i beni sociali sui quali questi si possa soddisfare (artt. 2267 e 2268 c.c.);

- ogni socio ha (senza limitazioni) la rappresentanza della società, disgiuntamente dagli altri soci (art. 2266 c.c.) e la sussistenza di eventuali limitazioni al potere di rappresentanza non è opponibile ai terzi che ne siano ignari (art. 2297 c.c.).

Occorre, a questo punto, sottolineare la differenza tra società irregolare e la società di fatto (quest’ultimo è un concetto cui, in precedenza, si è già accennato):

- la società di fatto (che è anche irregolare, non essendo evidentemente iscritta nel Registro delle Imprese) è una società che origina dal comportamento di due o più persone le quali, seppur non esprimendo in forma orale o scritta alcuna volontà di costituire una società, di fatto però la costituiscono effettuando «l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili» (art. 2247 c.c.);

- la società irregolare è invece la società che è stata espressamente costituita (in forma orale o scritta) ma che non è stata iscritta nel Registro Imprese: se non svolge un’attività agricola o professionale (caso nel quale potrebbe essere qualificata come società semplice irregolare), è necessariamente una società in nome collettivo (non potendo essere una società di capitali, per la mancanza di un atto costitutivo stipulato in forma di atto pubblico, né una società in accomandita semplice, per la mancanza del requisito dell’esistenza di due diverse categorie di soci, gli accomandanti e gli accomandatari).

In altre parole, la società di fatto è anche irregolare, mentre la società irregolare non è una società di fatto.

Irregolari sono anche:

- la cosiddetta società occulta, vale a dire la società che è stata espressamente istituita con l’accordo di tenerla celata dietro l’apparenza di un’attività d’impresa individuale;

- la cosiddetta società apparente, vale a dire la situazione che si ingenera qualora una pluralità di soggetti (gli apparenti soci) tengono comportamenti tali da suscitare, nei confronti dei terzi, l’incolpevole convincimento che una società (di fatto o irregolare) effettivamente sussista.

Tutte queste fattispecie (società di fatto, società irregolare, società occulta e società apparente) vengono spesso in considerazione quando la società non faccia fronte alle proprie obbligazioni e, quindi, i creditori tentino di ottenere l’adempimento dei propri crediti rivolgendosi alle persone fisiche che siano ritenute essere i soci di dette società: sia che si tratti di entità societarie qualificabili come società semplici irregolari, sia che siano qualificabili come società in nome collettivo irregolari, chi né sia socio o chi ne appaia essere socio è dunque gravato (artt. 2267, 2268 e 2297) da una illimitata responsabilità personale, in solido con la società e con gli altri soci.

Occorre anche ricordare che, ai sensi dell’art. 256, d. lgs. 14/2019 (recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (antecedentemente denominata “fallimento”) nei confronti di una società con soci illimitatamente responsabilità produce l’estensione della liquidazione giudiziale anche nei confronti di costoro.

Ultima Modifica: 20/10/2026