La società in accomandita semplice (in acronimo “s.a.s.”) è principalmente caratterizzata dalla suddivisione dei suoi soci in due categorie (art. 2313 c.c.):
- gli accomandatari, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (come i soci di società in nome collettivo);
- gli accomandanti, i quali non rispondono delle obbligazioni sociali (il loro rischio è quello di non ottenere un ritorno rispetto al conferimento che hanno effettuato quando la società è stata costituita).
Se, per qualsiasi ragione (ad esempio, cessione di quota, morte, recesso, esclusione) rimangano solo soci accomandanti o solo soci accomandanti, la società si scioglie se questa situazione permanga per un periodo eccedente i sei mesi (art. 2323 c.c.).
Per il resto, le regole applicabili alla s.a.s. sono quelle che il Codice civile detta per la s.n.c. (art. 2315 c.c.), con le seguenti particolarità:
a) la ragione sociale della s.a.s. deve contenere il nome di almeno un accomandatario (art. 2314 c.c.: ad esempio: “Alfa s.a.s. di Mario Rossi”);
b) l’amministrazione e la rappresentanza della società possono essere attribuite solamente ai soci accomandatari (art. 2318 c.c.), con la precisazione che non tutti i soci accomandatari devono anche essere amministratori della società;
c) il trasferimento della quota di partecipazione del socio accomandatario (come accade per il trasferimento della quota del socio di s.n.c.) può essere effettuato solo con il consenso di tutti i soci (accomandanti e accomandatari); mentre il trasferimento della quota di partecipazione del socio accomandante può essere effettuato con il solo consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (art. 2322 c.c.);
d) se accade la morte del socio accomandante, la sua quota è oggetto di trasmissione mortis causa (art. 2322 c.c.); se, invece, muore il socio accomandatario, è oggetto di trasmissione mortis causa (come accade per la quota del socio di s.s. e di s.n.c.) non la quota di partecipazione ma il credito alla riscossione di una somma pari al valore della quota del socio defunto (artt. 2284 e 2289 c.c.).
Il socio accomandante che si ingerisca nella gestione della società (o consenta che il suo nome compaia nella ragione sociale), perde il beneficio della responsabilità limitata (artt. 2320 e 2314 c.c.) e, quindi, assume, per le obbligazioni della società, una illimitata responsabilità personale e solidale (alla pari di quella del socio accomandatario).
Ultima Modifica: 20/10/2026