La società per azioni (in acronimo “s.p.a.”) è il tipo societario che il legislatore ha pensato per l’esercizio dell’attività d’impresa di rilevanti dimensioni (ma ciò non toglie che, come in effetti accade in molti casi, la s.p.a. possa essere utilizzata anche per attività d’impresa di medio/piccole dimensioni), conferendo ai suoi soci il beneficio della limitazione di responsabilità, nel senso che delle obbligazioni gravanti sulla società non possono essere chiamati a rispondere i suoi soci (art. 2325 c.c.).
E’ una soluzione che, come dimostra la storia economica (ci si riferisce solitamente, a questo riguardo, al beneficio della responsabilità limitata che il sovrano inglese concesse a chi investiva nella Compagnia delle Indie all’inizio del XVII secolo), ha premiato l’intento del legislatore di incentivare l’attività d’impresa: sarebbe indotto a non correre rischi l’investitore che sapesse di perdere l’intero suo patrimonio in caso di fallimento dell’intrapresa nella quale ha investito, mentre più propenso a osare soluzioni innovative e inesplorate è chi sa di rischiare di perdere solo il capitale investito e non l’intero suo patrimonio.
Inoltre, la s.p.a. è stata pensata dal legislatore (mediante la suddivisione in titoli azionari del suo capitale sociale) con l’obiettivo di offrire un quadro giuridico idoneo per l’evenienza che si formi un mercato delle azioni in cui è suddiviso il suo capitale sociale (propiziato dallo scopo del socio, oltre che di incassare il dividendo distribuito annualmente dalla società, di conseguire sperabilmente una plusvalenza in sede di vendita dell’azione che sia stata comprata a un prezzo minore) e, quindi, di soddisfare l’esigenza che le azioni possano essere vendute e comprate con la maggiore rapidità e facilità possibili. Ciò non toglie che, peraltro, anche in questo caso, vi siano s.p.a. (che, anzi, sono in effetti la massima parte) i cui soci mantengono la loro partecipazione per un lunghissimo periodo di tempo.
In base a queste ultime considerazioni, si possono dunque avere:
- le s.p.a. “ordinarie” (che sono quelle illustrate nel presente volume e che, per distinguerle da quelle di cui oltre, sono di solito individuate con l’espressione “s.p.a. chiuse”);
- le s.p.a. cosiddette “aperte”, in quanto «fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» (art. 2325-bis c.c.) le quali si suddividono (i) in società con azioni quotate in mercati regolamentati (sono le cosiddette “società quotate”) e (ii) in società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (in entrambi i casi si tratta di società che hanno un elevato numero di soci e che però tra esse si distinguono per il fatto che solo nel primo caso i soci sono titolari di azioni oggetto di negoziazione e, quindi, di quotazione in un mercato regolamentato: in Italia, la “Borsa Italiana”).
L’atto costitutivo della società per azioni deve (è una prescrizione di forma ad substantiam) essere stipulato mediante un atto pubblico notarile (art. 2328 c.c.): è indifferente che si tratti di un contratto (alla cui stipula devono partecipare due o più soggetti) o di un atto unilaterale: in quest’ultimo caso viene dunque costituita una s.p.a. unipersonale, vale a dire con un unico socio.
Di regola, all’atto viene allegato lo statuto della società, che è un documento contenente le regole di funzionamento della società: ad esempio, i quorum occorrenti per le decisioni da assumere in seno all’assemblea dei soci o all’organo amministrativo.
Nell’atto costitutivo devono essere indicati, tra l’altro: la denominazione della società (di regola, non vi sono limitazioni per definirla), l’oggetto della società (vale a dire l’attività economica che la società si propone di svolgere), la sede delle società, la durata della società (che può anche essere indeterminata), la data di chiusura degli esercizi sociali (nella massima parte dei casi coincide con il 31 dicembre di ogni anno) e il capitale sociale (specificando quante sono le azioni in cui viene suddiviso: ad esempio, un capitale sociale di 100mila euro può essere suddiviso, a piacimento, in 100, 1000, 100mila o 500mila o in altro numero di azioni).
In sede di atto costitutivo i soci devono obbligarsi (art. 2327 c.c.) a versare complessivamente un capitale di almeno 50mila euro (di solito, si effettua un conferimento in denaro; ma i soci possono conferire alla società – la quale, pertanto, ne acquisisce la proprietà – anche beni diversi dal denaro, purché aventi un valore complessivo non inferiore a 50 mila euro, il quale deve essere certificato in un’apposita perizia). Nel caso dell’assunzione dell’obbligo di versamento di denaro, in sede di atto costitutivo occorre versarne almeno il 25 per cento (oppure il 100 per cento se si tratta di s.p.a. costituita da un solo socio).
L’atto costitutivo deve essere iscritto nel Registro delle Imprese (art. 2330 c.c.): con questa iscrizione (è, dunque, una pubblicità costitutiva), la società acquisisce la personalità giuridica, vale a dire l’autonomia patrimoniale perfetta (e, cioè, si applica il predetto principio in base al quale i creditori sociali possono soddisfare le proprie ragioni solamente verso il patrimonio della società, senza poter pretendere di ottenere il pagamento dei loro crediti dai soci della società).
La ragione della prescrizione del predetto capitale minimo di 50mila euro risiede nella considerazione che i soci di s.p.a. (così come i soci della società a responsabilità limitata e i soci accomandanti della società in accomandita per azioni) non rispondono delle obbligazioni della società, differentemente dai soci delle società di persone i quali (fatta eccezione per gli accomandatari della s.a.s.) rispondono in solido delle obbligazioni della società con il proprio personale patrimonio. Pertanto, la legge, per conferire una garanzia ai creditori della società di capitali, prescrive non solo la necessità di un capitale minimo in sede di costituzione della società stessa, ma anche che il capitale sociale minimo venga ripristinato (artt. 2446 e 2447 c.c.) qualora, a causa del realizzo di perdite (e, cioè, di una differenza negativa nella somma algebrica tra attività e passività risultanti al termine di ciascun esercizio sociale), il capitale sociale risulti ridotto o azzerato.
Il capitale sociale è suddiviso in azioni: si tratta di titoli di credito nominativi (significa che il nominativo del soggetto proprietario del titolo è annotato sia nel contesto del titolo sia nel “libro soci” della società emittente) che conferiscono al loro proprietario una serie di posizioni giuridiche di vantaggio, raggruppabili nelle categorie dei cosiddetti diritti patrimoniali dell’azionista (ad esempio, il diritto alla riscossione dei dividendi che la società distribuisca) e dei diritti amministrativi dell’azionista (ad esempio, il diritto di intervento e di voto nell’assemblea dei soci).
Di regola, le azioni sono ripartite tra i soci in proporzione al valore dei conferimenti che sono da ciascuno di essi effettuati (e così se Tizio conferisce 10mila euro e Caio conferisce 40 mila euro ed essi convengano che il capitale sociale sia suddiviso in 100 azioni, 20 azioni vengono attribuite a Tizio e 80 azioni vengono attribuite a Caio). Cionondimeno, se Caio vuole invogliare Tizio a essere suo socio in una s.p.a. (poiché Caio, ad esempio, punta sulla reputazione che Caio ha in un certo mercato e, quindi, sul fatturato che detta reputazione potrebbe provocare), è possibile che essi ripartiscano le azioni in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti (ad esempio, attribuendone 50 a Tizio e 50 a Caio).
A ciascuna azione compete, di regola, un voto in assemblea (ma è possibile che un’azione attribuisca più di un voto o, viceversa, che un’azione sia priva del voto); e, pure, compete, sempre di regola, un proporzionale diritto alla distribuzione del dividendo (e così, se il socio Tizio sia proprietario di 50 delle 500 azioni emesse da Alfa s.p.a., a Tizio compete il 10 per cento del dividendo che Alfa distribuisca, ma con la precisazione che lo statuto di Alfa potrebbe prevedere a favore di Tizio una quota di utile minore o maggiore del 10 per cento).
Un tratto assai caratteristico della società per azioni (e che la differenzia notevolmente dalle società di persone ove, di regola, gli amministratori coincidono con i soci: ed è anche per questo che sono chiamate società “di persone”) è che, in considerazione della maggior complessità dell’attività economica da esercitare, la legge impone alla s.p.a. di adottare un sistema di corporate governance (e, cioè, un “sistema di amministrazione e controllo”) strutturato in modo da distribuire tra organi diversi le attività da svolgere per il suo interno funzionamento affinché, per effetto del bilanciamento dei poteri attribuiti a tali organi, fuoriesca un efficiente assetto gestionale della società stessa. E così:
a) all’assemblea dei soci è conferito il compito (i) di nominare (e di revocare) l’organo amministrativo, l’organo di controllo e il soggetto attributario della funzione di revisione legale, (ii) di approvare il bilancio annuale, (iii) di approvare le modifiche allo statuto sociale (e, quindi, le operazioni che incidono sulla struttura della società (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, eccetera);
b) all’organo amministrativo (che, di solito, è pluripersonale, ma può essere anche monopersonale: nel primo caso si ha il “consiglio di amministrazione”, nel secondo caso si ha un amministratore unico) è attribuito il potere di attuare l’oggetto sociale e, quindi, di definire le strategie imprenditoriali e di darvi esecuzione (rendendone conto nel bilancio annuale) e di conferire la rappresentanza della società (la quale, di solito, in caso di consiglio di amministrazione, spetta al presidente del consiglio di amministratore e all’amministratore delegato: quest’ultimo – in inglese CEO, chief executive officer – è il componente del consiglio di amministrazione cui il consiglio stesso ha delegato – per ragioni di speditezza imprenditoriale – il potere di compiere atti gestionali senza dover prima ottenere una decisione del board, al quale comunque il CEO è tenuto periodicamente a riferire circa l’avvenuto compimento, da parte sua, di atti di gestione);
c) all’organo di controllo (che è denominato “collegio sindacale” composto da un numero minimo di tre membri) è attribuito il potere di vigilare sul rispetto della legge e dello statuto da parte degli organi societari e da parte di coloro che prestano la propria opera lavorativa per la società nonché il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento;
d) al revisore legale è attribuito il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e la regolare rilevazione contabile degli atti di gestione della società e di formulare un giudizio sul bilancio d’esercizio.
Quello appena delineato è il cosiddetto sistema di corporate governance “tradizionale” (poiché è quello che è stato previsto per la s.p.a. fin dall’emanazione del Codice civile). E’ però possibile adottare (ma lo ha fatto un numero limitatissimo di società, anche se molto importanti: ad esempio sia Intesa Sanpaolo che UniCredit sono governate con il sistema monistico mentre, in passato, il sistema dualistico è stato adottato da Mediobanca e da Banca Popolare di Milano) altri due sistemi di amministrazione e controllo (introdotti in Italia nel 2004):
- il sistema dualistico (in uso nell’ordinamento tedesco), nel quale l’assemblea dei soci elegge il “consiglio di sorveglianza” (che ha funzioni strategiche e di controllo, ferma restando l’attribuzione al revisore legale del controllo della contabilità); il consiglio di sorveglianza approva il bilancio annuale ed elegge il “consiglio di gestione” (al quale è attribuito il compito di amministrare la società);
- il sistema monistico (in uso nel mondo anglosassone), nel quale l’assemblea dei soci elegge il “consiglio di amministrazione” (che ha funzioni di amministrazione) e quest’ultimo individua alcuni suoi membri come componenti del “comitato di controllo sulla gestione” (al quale sono attribuite le stesse funzioni che, nel sistema tradizionale, sono proprie del collegio sindacale); anche in questo sistema il controllo della regolare tenuta della contabilità spetta al revisore legale.