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Le donazioni indirette

Un'attribuzione gratuita può essere realizzata anche attraverso un'operazione giuridica diversa dal contratto di donazione. In queste situazioni si parla di liberalità indiretta: il beneficiario consegue un arricchimento per effetto di un atto che, pur avendo una struttura differente dalla donazione, viene utilizzato per perseguire uno scopo liberale.

Un esempio frequente è quello del genitore che paga, con denaro proprio, il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio. La proprietà viene trasferita al figlio dal venditore mediante un normale contratto di compravendita, ma il beneficio economico che il figlio riceve deriva dal fatto che il prezzo viene sostenuto dal genitore senza che il figlio debba restituirglielo.

Altre ipotesi possono verificarsi quando una persona paga il debito di un'altra senza diritto di rimborso, rinuncia gratuitamente a un credito oppure utilizza un contratto a favore di terzo per attribuire un beneficio patrimoniale a un soggetto diverso da quello che sostiene il relativo costo.

La distinzione rispetto alla donazione diretta assume particolare rilievo sul piano formale. Le liberalità indirette non richiedono, in quanto tali, la forma dell'atto pubblico prevista dall'articolo 782 del Codice civile, purché siano rispettati i requisiti di validità e di forma propri dell'operazione attraverso la quale il beneficio viene realizzato. Non basta, tuttavia, qualificare un trasferimento come indiretto per sottrarlo alla disciplina della donazione: occorre che l'attribuzione sia effettivamente realizzata mediante un diverso meccanismo negoziale.

Anche la donazione indiretta può avere conseguenze sulla futura successione del disponente. L'articolo 809 del Codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione le norme riguardanti la revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché quelle sulla riduzione per integrare la quota di legittima, nei limiti e secondo i presupposti della relativa disciplina.

Per questa ragione è importante individuare correttamente la natura dell'operazione e documentare la provenienza delle risorse impiegate. Quando un genitore sostiene il costo dell'acquisto immobiliare del figlio, ad esempio, può essere opportuno che nell'atto siano rappresentate con chiarezza le modalità del pagamento e la finalità liberale, evitando che l'effettivo assetto dei rapporti patrimoniali tra i familiari rimanga incerto.

La distinzione tra donazione diretta di denaro e liberalità indiretta realizzata mediante il pagamento del prezzo di un immobile assume inoltre rilievo fiscale, poiché la legge prevede regole specifiche per le liberalità collegate a determinati atti soggetti a registrazione.

 

Il trattamento fiscale delle donazioni indirette

Le donazioni indirette presentano particolarità anche sotto il profilo tributario. Il fatto che l'attribuzione gratuita sia realizzata mediante un'operazione diversa dalla donazione formale non significa che qualsiasi liberalità indiretta sia automaticamente esente da imposizione.

L'articolo 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 346/1990 prevede una specifica esclusione dall'imposta per le donazioni e altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari oppure il trasferimento di aziende, quando per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale o dell'IVA.

La disposizione assume particolare rilievo quando un genitore mette a disposizione del figlio le risorse necessarie per acquistare un immobile e la liberalità risulti collegata alla compravendita. In tal caso occorre esaminare la concreta struttura dell'operazione e verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio fiscale.

L'articolo 56-bis del medesimo decreto disciplina inoltre l'accertamento delle liberalità indirette e la loro eventuale registrazione volontaria. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024, l'accertamento delle liberalità ricomprese nella disposizione incontra specifici limiti; quando ne ricorrono i presupposti, si applica l'aliquota dell'8% sulla parte eccedente la franchigia eventualmente prevista. In caso di registrazione volontaria, trovano invece applicazione le aliquote e le franchigie dell'articolo 56.

Non ogni trasferimento di denaro tra familiari è pertanto soggetto al medesimo trattamento. La qualificazione dell'attribuzione come donazione diretta, liberalità indiretta o diverso negozio giuridico, così come il suo eventuale collegamento con un acquisto immobiliare, può incidere significativamente sulla disciplina fiscale.

 

Ultima Modifica: 19/10/2026