Una donazione effettuata durante la vita del disponente può avere conseguenze sulla sua futura successione. Nel nostro ordinamento, infatti, la libertà di disporre del patrimonio, sia mediante testamento sia mediante donazioni, incontra i limiti derivanti dalla tutela dei cosiddetti legittimari.
L'articolo 536 del Codice civile individua come legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti, secondo i presupposti e le quote stabiliti dalle disposizioni successive. La legge riserva a questi soggetti una parte del patrimonio del defunto, che non può essere loro sottratta mediante disposizioni testamentarie o donazioni eccedenti la quota disponibile.
La consistenza della quota riservata dipende dalla situazione familiare esistente al momento dell'apertura della successione. La presenza di un coniuge, di uno o più figli oppure, nei casi previsti, di ascendenti determina differenti proporzioni tra la quota di cui il disponente può liberamente disporre e quella che la legge riserva ai legittimari.
Per verificare se i diritti dei legittimari siano stati rispettati non è sufficiente considerare i beni rimasti nel patrimonio del defunto. L'articolo 556 del Codice civile prevede un'operazione di calcolo che tiene conto del valore dei beni relitti al momento della morte, dei debiti ereditari e delle donazioni effettuate in vita, secondo le regole della cosiddetta riunione fittizia.
Ne deriva che una donazione effettuata molti anni prima dell'apertura della successione può essere rilevante per determinare se la quota spettante a un legittimario sia stata rispettata. Non significa che la donazione sia automaticamente invalida oppure che il bene debba necessariamente essere restituito: significa che l'attribuzione gratuita entra nel calcolo previsto dalla legge per verificare l'eventuale lesione della legittima.
La composizione della famiglia può inoltre cambiare dopo la donazione. Possono nascere altri figli, può intervenire un matrimonio oppure possono modificarsi il patrimonio e i rapporti personali del disponente. Per questa ragione non è sempre possibile stabilire definitivamente, al momento della donazione, se essa sarà o meno lesiva dei diritti di legittima che sorgeranno all'apertura della successione.
Ultima Modifica: 19/10/2026