Il donante può avere interesse a subordinare gli effetti dell'attribuzione al verificarsi di determinati eventi. L'ordinamento consente, nei limiti previsti dalla legge, di inserire nel contratto condizioni sospensive o risolutive, così da collegare l'efficacia della donazione a circostanze future e incerte.
Con la condizione sospensiva, gli effetti dell'attribuzione rimangono subordinati al verificarsi dell'evento previsto. Con la condizione risolutiva, invece, la donazione produce inizialmente i suoi effetti, ma questi vengono meno se l'evento dedotto in condizione si verifica.
La libertà delle parti non è illimitata. Le condizioni devono rispettare le norme imperative, l'ordine pubblico e i principi che regolano la validità degli atti di liberalità. Particolari questioni possono sorgere quando la condizione incide su scelte strettamente personali del beneficiario, come il matrimonio, oppure quando attribuisce al donante poteri incompatibili con la natura e la struttura del contratto.
È inoltre possibile prendere in considerazione clausole che colleghino determinati effetti a un termine iniziale o finale, fermo restando che non ogni pattuizione temporale è compatibile con qualsiasi attribuzione donativa. Una specifica cautela riguarda le disposizioni destinate a produrre effetti soltanto alla morte del donante: in queste situazioni occorre verificare che il contratto non si traduca in una disposizione successoria vietata o in una donazione destinata a realizzare effetti incompatibili con la disciplina dei patti successori.
La distinzione tra donazione con effetti immediati, donazione sottoposta a condizione e attribuzione destinata a operare dopo la morte del disponente non è soltanto teorica. Essa determina conseguenze importanti sulla titolarità dei beni, sulla possibilità di disporne e sul rapporto tra donazione e successione.
Ultima Modifica: 19/10/2026