Un'altra conseguenza della donazione sulla futura successione è rappresentata dalla collazione, disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Codice civile.
La collazione risponde a una finalità diversa da quella dell'azione di riduzione. Mentre quest'ultima tutela le quote riservate ai legittimari contro le disposizioni che le abbiano lese, la collazione regola, nei casi previsti dalla legge, il rapporto tra determinate categorie di coeredi che abbiano ricevuto liberalità dal defunto durante la sua vita.
L'articolo 737 stabilisce che i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrano alla successione devono conferire ai coeredi quanto ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che siano stati dispensati dalla collazione.
La regola tende a evitare che le attribuzioni effettuate durante la vita del defunto determinino, senza una sua diversa volontà, uno squilibrio nella divisione ereditaria tra i soggetti tenuti alla collazione.
Si consideri il caso di un genitore che abbia donato un immobile a uno dei figli e che, alla propria morte, lasci altri beni da dividere tra più figli. Se ricorrono i presupposti della collazione e non è stata prevista una dispensa, la precedente donazione deve essere considerata nelle operazioni divisionali secondo le regole del Codice civile.
Il conferimento non comporta necessariamente la restituzione materiale del bene. Per gli immobili l'articolo 746 consente, secondo la relativa disciplina, la collazione in natura oppure mediante imputazione del valore. La scelta e le conseguenze dell'una o dell'altra modalità devono essere coordinate con le disposizioni che regolano la divisione e la posizione dei coeredi.
La collazione presuppone una situazione successoria nella quale i soggetti indicati dalla legge concorrano quali coeredi. Non riguarda, quindi, indistintamente ogni donazione e ogni beneficiario, né coincide con il calcolo della riunione fittizia previsto per verificare la lesione della legittima.
Il donante può dispensare il beneficiario dalla collazione, ma l'articolo 737, secondo comma, stabilisce che la dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. La volontà del donante incontra quindi, anche sotto questo profilo, il limite rappresentato dai diritti riservati ai legittimari.
La dispensa dalla collazione e la dispensa dall'imputazione
Quando una donazione viene effettuata a favore di un familiare che potrà concorrere alla futura successione, il donante può avere interesse a precisare come l'attribuzione debba essere considerata nei rapporti con gli altri eredi.
La dispensa dalla collazione consente, nei limiti stabiliti dalla legge, di esonerare il beneficiario dall'obbligo di conferire nella divisione ereditaria quanto ricevuto in donazione. La dispensa può essere contenuta nell'atto di donazione o risultare da una successiva disposizione testamentaria.
Essa assume particolare importanza quando il disponente intenda attribuire a uno dei figli un beneficio ulteriore rispetto a ciò che gli spetterebbe nella divisione del patrimonio ereditario. L'efficacia della dispensa rimane comunque subordinata al rispetto dei diritti dei legittimari.
Diversa è la dispensa dall'imputazione, che riguarda il meccanismo disciplinato dall'articolo 564 del Codice civile. La disposizione stabilisce, nei casi previsti, che il legittimario che intenda agire in riduzione debba imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Le due dispense non sono equivalenti e non devono essere confuse. La prima riguarda il conferimento delle donazioni nelle operazioni divisionali tra coeredi; la seconda incide sulle modalità di calcolo della posizione del legittimario nell'ambito dell'azione di riduzione.
Di conseguenza, una clausola di dispensa dalla collazione non comporta automaticamente anche la dispensa dall'imputazione. Quando il donante intende ottenere entrambi gli effetti, è necessario che la sua volontà sia manifestata in modo appropriato, nel rispetto dei requisiti e dei limiti propri di ciascun istituto.
La corretta formulazione di queste clausole è particolarmente importante nelle donazioni familiari. Una previsione apparentemente secondaria può infatti incidere, anche molti anni dopo la stipulazione, sul modo in cui verranno determinati e soddisfatti i diritti dei diversi successibili.
Ultima Modifica: 19/10/2026