La donazione può avere a oggetto beni e diritti di natura molto diversa. Possono essere donati immobili, somme di denaro, partecipazioni societarie, aziende, strumenti finanziari, beni mobili e diritti reali, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge per la validità dell'attribuzione.
Non è indispensabile trasferire la piena proprietà del bene. È possibile, ad esempio, donare la nuda proprietà di un immobile conservandone l'usufrutto, oppure attribuire un diritto reale di godimento nei limiti in cui la sua costituzione o il suo trasferimento siano consentiti dall'ordinamento.
Il bene donato deve essere identificato con precisione e il donante deve avere la legittimazione necessaria per disporne. L'articolo 771 del Codice civile vieta, in particolare, la donazione di beni futuri, salvo la specifica eccezione prevista per i frutti non ancora separati. La distinzione assume rilevanza anche quando si intenda donare un bene del quale il disponente non sia ancora proprietario, poiché la validità dell'operazione dipende dalla natura della fattispecie e dalle regole che la disciplinano.
La donazione può consistere non soltanto nel trasferimento di un diritto, ma anche nell'assunzione di un'obbligazione a favore del beneficiario. Non ogni impegno gratuito costituisce, tuttavia, una donazione in senso tecnico: occorre verificare la natura della prestazione e la sua compatibilità con la disciplina dell'articolo 769 del Codice civile.
Una particolare cautela è necessaria nelle donazioni che hanno a oggetto partecipazioni societarie o aziende. Il trasferimento può incidere sulla posizione del beneficiario all'interno dell'impresa, sui rapporti con gli altri soci, sulla governance e sulla futura successione del donante. In queste situazioni la donazione deve essere coordinata con la disciplina societaria e, quando ne ricorrano i presupposti, con gli strumenti specificamente previsti per il passaggio generazionale dell'impresa.
Ultima Modifica: 19/10/2026