Le donazioni indirette presentano particolarità anche sotto il profilo tributario. Il fatto che l'attribuzione gratuita sia realizzata mediante un'operazione diversa dalla donazione formale non significa che qualsiasi liberalità indiretta sia automaticamente esente da imposizione.
L'articolo 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 346/1990 prevede una specifica esclusione dall'imposta per le donazioni e altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari oppure il trasferimento di aziende, quando per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale o dell'IVA.
La disposizione assume particolare rilievo quando un genitore mette a disposizione del figlio le risorse necessarie per acquistare un immobile e la liberalità risulti collegata alla compravendita. In tal caso occorre esaminare la concreta struttura dell'operazione e verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio fiscale.
L'articolo 56-bis del medesimo decreto disciplina inoltre l'accertamento delle liberalità indirette e la loro eventuale registrazione volontaria. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2024, l'accertamento delle liberalità ricomprese nella disposizione incontra specifici limiti; quando ne ricorrono i presupposti, si applica l'aliquota dell'8% sulla parte eccedente la franchigia eventualmente prevista. In caso di registrazione volontaria, trovano invece applicazione le aliquote e le franchigie dell'articolo 56.
Non ogni trasferimento di denaro tra familiari è pertanto soggetto al medesimo trattamento. La qualificazione dell'attribuzione come donazione diretta, liberalità indiretta o diverso negozio giuridico, così come il suo eventuale collegamento con un acquisto immobiliare, può incidere significativamente sulla disciplina fiscale.
Ultima Modifica: 19/10/2026