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Notaio e donazioni

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Le diverse tipologie di donazione

La disciplina della donazione consente di adattare il contratto alle particolari finalità perseguite dal donante. L'attribuzione gratuita può essere motivata dalla riconoscenza verso il beneficiario, collegata a un matrimonio, subordinata a determinati eventi oppure accompagnata dall'imposizione di obblighi a carico di chi riceve il bene.

Queste differenti configurazioni non modificano necessariamente la natura gratuita del contratto, ma possono incidere sulla sua efficacia e sui diritti e obblighi delle parti.

La donazione rimuneratoria, prevista dall'articolo 770, primo comma, del Codice civile, ricorre quando la liberalità è effettuata per riconoscenza, in considerazione dei meriti del beneficiario oppure per speciale remunerazione. Il donante può, ad esempio, decidere di attribuire un bene a una persona che gli abbia prestato assistenza o che abbia svolto un'attività particolarmente meritevole. L'attribuzione conserva natura donativa quando non rappresenta l'adempimento di un'obbligazione giuridica o il pagamento di un corrispettivo dovuto.

Non costituiscono invece donazioni, secondo l'articolo 770, secondo comma, le liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. La distinzione dipende dalla concreta funzione dell'attribuzione e dalle circostanze nelle quali viene effettuata.

Una disciplina particolare riguarda la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, regolata dall'articolo 785 del Codice civile. Può essere effettuata dagli sposi tra loro oppure da altri soggetti a favore di uno o entrambi gli sposi, o dei loro figli nascituri. La legge prevede che la donazione si perfezioni senza bisogno di accettazione, ma non produca effetto finché non segue il matrimonio. Se questo non viene celebrato, pertanto, la donazione non acquista efficacia.

La donazione obnuziale non deve essere confusa con qualsiasi regalo effettuato in occasione delle nozze: occorre verificare se il disponente abbia effettivamente inteso collegare l'attribuzione al matrimonio secondo lo schema disciplinato dalla legge.

Un'altra figura importante è la donazione modale, nella quale il beneficiario riceve il bene ma assume contemporaneamente un determinato obbligo, denominato onere o modo. Il donante può, ad esempio, trasferire un immobile a un'associazione imponendole di destinarlo a specifiche attività, oppure donare un bene a un familiare con l'obbligo di prestargli determinate forme di assistenza.

L'articolo 793 del Codice civile stabilisce che il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento può agire, oltre al donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può invece essere domandata soltanto se prevista nell'atto e dai soggetti indicati dalla legge.

La predisposizione di una donazione modale richiede particolare attenzione quando l'obbligo imposto al beneficiario consiste nell'assistenza personale del donante. Occorre chiarire il contenuto delle prestazioni, la loro durata, i presupposti dell'adempimento e le conseguenze dell'eventuale violazione, evitando formulazioni tanto generiche da rendere incerta l'effettiva estensione dell'impegno assunto.

Ultima Modifica: 19/10/2026