Una delle operazioni più frequentemente utilizzate nei rapporti familiari consiste nella donazione della nuda proprietà di un immobile con riserva dell'usufrutto a favore del donante.
In questa situazione il beneficiario acquista immediatamente la nuda proprietà del bene, mentre il donante conserva il diritto di utilizzarlo e di trarne i frutti, secondo la disciplina dell'usufrutto. Se l'immobile è un'abitazione, il donante può continuare a occuparla; se si tratta di un bene produttivo di reddito, può conservarne il godimento e, nei limiti del proprio diritto, percepire i canoni derivanti da un'eventuale locazione.
L'operazione consente quindi di anticipare il trasferimento patrimoniale senza privare immediatamente il disponente dell'utilità economica rappresentata dal godimento del bene.
Alla morte dell'usufruttuario, quando l'usufrutto è vitalizio, il diritto si estingue e la nuda proprietà si espande automaticamente in piena proprietà, secondo le regole proprie dei diritti reali. Non si verifica, in tale momento, una nuova donazione della quota di proprietà corrispondente all'usufrutto estinto.
L'articolo 796 del Codice civile consente al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di sé, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. La disposizione permette, ad esempio, di valutare una donazione nella quale il genitore trasferisca la nuda proprietà al figlio e riservi l'usufrutto a sé stesso e, nei termini consentiti dalla legge, al coniuge per il periodo successivo alla propria morte.
La riserva di usufrutto presenta tuttavia anche conseguenze che devono essere attentamente considerate. Il beneficiario acquista un diritto limitato, il cui valore e le cui possibilità di utilizzazione dipendono dall'esistenza dell'usufrutto, mentre il donante perde definitivamente la nuda proprietà e non può più disporre dell'intera proprietà dell'immobile senza il coinvolgimento del nudo proprietario.
La soluzione può essere appropriata quando il donante desidera conservare la propria abitazione e, contemporaneamente, anticipare il trasferimento della proprietà ai figli; non è invece necessariamente adatta quando egli intende mantenere piena libertà di vendere il bene o di impiegarne l'intero valore per far fronte a esigenze future.
Ultima Modifica: 19/10/2026