Quando le donazioni effettuate in vita o le disposizioni testamentarie superano la quota della quale il defunto poteva liberamente disporre, i legittimari che risultino lesi possono esercitare l'azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice civile.
La riduzione è il rimedio mediante il quale viene perseguita la reintegrazione della quota riservata dalla legge. Essa non comporta che ogni donazione potenzialmente lesiva sia nulla fin dalla sua stipulazione: la donazione conserva la propria efficacia, ma può essere assoggettata alla riduzione quando ricorrono i presupposti dell'azione.
La legge stabilisce un preciso ordine di riduzione delle liberalità. Secondo gli articoli 555 e seguenti, si procede prima alla riduzione delle disposizioni testamentarie, nei limiti necessari per reintegrare la quota di riserva; soltanto quando ciò non sia sufficiente si passa alle donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo progressivamente a quelle anteriori.
L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Per le donazioni, il termine è ordinariamente collegato all'apertura della successione, mentre per alcune fattispecie concernenti disposizioni testamentarie occorre tenere conto delle precisazioni elaborate dalla giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione.
Durante la vita del donante, i futuri legittimari non possono validamente rinunciare all'azione di riduzione. L'articolo 557, secondo comma, del Codice civile stabilisce infatti che i legittimari non possono rinunciare a questo diritto finché vive il donante, neppure prestando il loro assenso alla donazione. Una dichiarazione con la quale un figlio approvi la donazione fatta dal genitore a favore di un fratello non impedisce quindi, per ciò solo, di esercitare l'azione di riduzione dopo l'apertura della successione, quando ne ricorrano i presupposti.
La tutela dei legittimari costituisce un elemento essenziale da valutare nella programmazione delle donazioni familiari. Essa non vieta ai genitori di effettuare attribuzioni differenziate tra i figli, né impone di donare beni di pari valore, ma può incidere sulle conseguenze delle scelte effettuate quando si aprirà la successione.
La riforma del 2025: gli immobili donati possono essere venduti e ipotecati con maggiore sicurezza
Una delle principali novità intervenute nella disciplina delle donazioni riguarda la tutela di coloro che acquistano beni precedentemente donati e delle banche che li ricevono in garanzia ipotecaria.
La questione ha avuto per lungo tempo una notevole rilevanza pratica. Prima della riforma del 2025, infatti, il sistema previsto dagli articoli 561 e 563 del Codice civile consentiva, al ricorrere di determinate condizioni, che l'esito vittorioso dell'azione di riduzione promossa da un legittimario incidesse non soltanto sul donatario, ma anche sui successivi acquirenti del bene. Inoltre, le ipoteche costituite dal donatario potevano perdere efficacia in conseguenza della riduzione, secondo il regime allora applicabile.
Questo assetto aveva determinato una diffusa cautela nella circolazione degli immobili provenienti da donazione. L'acquirente poteva temere di subire le conseguenze di una futura controversia successoria e la banca poteva incontrare difficoltà nel considerare pienamente affidabile un'ipoteca iscritta su un immobile di provenienza donativa.
La legge 2 dicembre 2025, n. 182, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha modificato profondamente questa situazione. L'articolo 44, comma 1, lettera c), ha sostituito l'articolo 563 del Codice civile, prevedendo che la riduzione della donazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2652, primo comma, n. 1, non pregiudichi i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati.
Il principio significa che, nel nuovo sistema, il legittimario leso non può normalmente recuperare l'immobile presso il terzo che lo abbia acquistato dal donatario soltanto perché la donazione originaria è stata successivamente ridotta. La tutela del legittimario si concentra invece sul diritto di ottenere dal donatario una compensazione in denaro, nei limiti necessari a reintegrare la quota riservata dalla legge.
Una disciplina particolare è prevista per il successivo acquirente a titolo gratuito: qualora il donatario sia in tutto o in parte insolvente, l'avente causa gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito. Occorre inoltre tenere conto della disciplina della trascrizione delle domande giudiziali, alla quale l'articolo 563 fa espressamente rinvio.
La riforma ha modificato anche l'articolo 561, primo comma, del Codice civile. Le ipoteche e gli altri pesi costituiti dal donatario sui beni immobili successivamente restituiti in conseguenza della riduzione rimangono, secondo la nuova disciplina, efficaci, salvo il regime pubblicitario espressamente richiamato dalla norma. Al legittimario spetta la compensazione in denaro per il minor valore del bene derivante dalla permanenza dei gravami, nei limiti necessari alla reintegrazione della legittima.
Il risultato è una significativa separazione tra la tutela dei diritti dei legittimari e la stabilità dei diritti acquistati dai terzi. La donazione può continuare a essere assoggettata a riduzione, ma le conseguenze della riduzione non si trasferiscono più, secondo il precedente meccanismo generale, sugli acquisti effettuati dai successivi acquirenti onerosi e sulle ipoteche costituite dal donatario.
La riforma non ha eliminato l'azione di riduzione, né ha cancellato i diritti dei legittimari. Ha modificato soprattutto le modalità attraverso le quali tali diritti possono essere soddisfatti quando i beni donati siano stati alienati o gravati da garanzie.
Le donazioni anteriori alla riforma e il regime transitorio
La nuova disciplina richiede particolare attenzione alle disposizioni transitorie, perché non tutte le situazioni derivanti da donazioni precedenti vengono regolate allo stesso modo.
L'articolo 44, comma 2, della legge n. 182/2025 assume come criterio principale la data di apertura della successione del donante. Le nuove disposizioni degli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge, anche quando la donazione sia stata effettuata anteriormente.
Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 è invece prevista una disciplina transitoria. Il legislatore ha consentito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, di conservare l'applicazione del precedente regime nei casi e attraverso le iniziative specificamente indicate dalla disposizione.
Assumono rilievo, in particolare, la notificazione e trascrizione della domanda di riduzione oppure, secondo le condizioni previste, di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. La legge fa inoltre salvi, nei limiti stabiliti, gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti secondo il precedente articolo 563 del Codice civile.
Il periodo transitorio di sei mesi si è concluso il 18 giugno 2026. Per le successioni aperte anteriormente all'entrata in vigore della riforma, quando non siano state tempestivamente compiute le iniziative richieste dalla legge, il nuovo regime diviene applicabile secondo quanto dispone lo stesso articolo 44, comma 2.
Ne consegue che la valutazione di un immobile proveniente da donazione deve considerare la data della donazione, l'eventuale apertura della successione del donante, le formalità pubblicitarie compiute e l'eventuale esistenza di controversie giudiziarie.
La nuova disciplina ha dunque reso generalmente più agevole la circolazione degli immobili donati, ma non permette di prescindere da un esame delle singole provenienze. In particolare, nelle vicende successorie anteriori alla riforma possono conservare rilievo situazioni giuridiche tutelate dalle disposizioni transitorie.