Notaio e ... Donazione

Notaio e donazioni

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La forma della donazione e l'intervento del notaio

La legge richiede per la donazione una forma particolarmente rigorosa, coerente con l'importanza dell'atto e con la necessità di assicurare che il disponente sia pienamente consapevole delle conseguenze della propria decisione.

L'articolo 782 del Codice civile stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. La stipulazione richiede inoltre la presenza di due testimoni, secondo quanto previsto dalla disciplina degli atti notarili. Non è pertanto sufficiente un semplice accordo scritto tra le parti, neppure se sottoscritto da entrambe, per realizzare una donazione diretta soggetta alla forma solenne.

Poiché la donazione è un contratto, occorre anche l'accettazione del beneficiario. Questa può essere espressa nello stesso atto che contiene la dichiarazione del donante oppure mediante un atto pubblico successivo. Nel secondo caso, secondo l'articolo 782, secondo comma, la donazione si perfeziona quando l'accettazione viene notificata al donante.

Se la donazione riguarda beni mobili, la legge richiede che il loro valore sia specificato nell'atto o in una nota separata sottoscritta dalle parti e dal notaio, secondo l'articolo 782, terzo comma. La prescrizione risponde all'esigenza di identificare il contenuto dell'attribuzione e di rendere determinabile il sacrificio patrimoniale assunto dal donante.

L'intervento notarile non consiste soltanto nel ricevere le dichiarazioni delle parti. Il notaio verifica la capacità e la legittimazione dei soggetti, controlla la conformità dell'operazione alle norme applicabili, cura la corretta individuazione dei beni e delle eventuali condizioni e illustra le conseguenze del contratto, anche in relazione alla futura successione ereditaria.

Quando viene donato un immobile, occorre inoltre svolgere gli accertamenti e adempiere alle formalità richieste per il trasferimento dei diritti immobiliari, comprese le verifiche catastali, le dichiarazioni prescritte dalla disciplina urbanistica e catastale e la pubblicità nei registri immobiliari.

Il rigore formale conosce alcune eccezioni, che riguardano principalmente le donazioni di modico valore di beni mobili e le liberalità indirette. Queste figure richiedono una trattazione distinta, perché consentono di realizzare attribuzioni gratuite mediante modalità diverse dalla donazione formale.

Ultima Modifica: 19/10/2026