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Notaio e donazioni

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Chi può donare e chi può ricevere una donazione

La donazione presuppone che il donante abbia la capacità richiesta dalla legge per disporre gratuitamente del proprio patrimonio. A questo proposito, il Codice civile stabilisce regole più rigorose di quelle generalmente previste per altri contratti, perché la donazione comporta un sacrificio patrimoniale senza il conseguimento di un corrispettivo.

L'articolo 774 del Codice civile richiede la piena capacità di disporre dei propri beni, fatte salve le eccezioni espressamente previste. I minorenni e gli interdetti non possono quindi ordinariamente effettuare donazioni, neppure mediante i loro rappresentanti, mentre gli articoli 775 e 776 disciplinano particolari ipotesi nelle quali la legge ammette liberalità collegate alle convenzioni matrimoniali o alle nozze dei discendenti.

La capacità di ricevere per donazione è, invece, più ampia. Possono essere beneficiari anche soggetti che non hanno piena capacità di agire, purché l'accettazione venga effettuata nel rispetto delle regole applicabili alla loro condizione. È inoltre possibile donare a favore di nascituri già concepiti e, alle condizioni stabilite dall'articolo 784 del Codice civile, anche di figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al tempo della donazione.

Possono ricevere donazioni anche enti e persone giuridiche, secondo la disciplina che ne regola la capacità e l'attività. Una donazione può pertanto essere destinata a un'associazione, a una fondazione o a un altro ente, anche per sostenerne le attività istituzionali, ferma la necessità di verificare le condizioni richieste per l'acquisto e l'eventuale accettazione del bene.

Un ulteriore aspetto riguarda la rappresentanza. La scelta del beneficiario e quella dell'oggetto della donazione sono strettamente legate alla volontà personale del donante. Il Codice civile, agli articoli 777 e 778, sottopone quindi a regole particolari il mandato a donare e la possibilità di rimettere a terzi la determinazione del beneficiario o del bene donato. Non è consentito attribuire a un rappresentante una libertà indiscriminata di decidere a chi donare o quali beni trasferire, mentre sono ammesse le forme di determinazione e di scelta entro i limiti espressamente previsti dalla legge.

Ultima Modifica: 19/10/2026