La regola generale secondo la quale il donante non può liberamente riprendersi ciò che ha donato conosce alcune eccezioni espressamente previste dalla legge.
Gli articoli 800 e seguenti del Codice civile disciplinano la revocazione della donazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli. Si tratta di rimedi distinti, sottoposti a presupposti e termini specifici, che non possono essere confusi con il semplice pentimento del donante.
La revocazione per ingratitudine è consentita nelle ipotesi indicate dall'articolo 801 del Codice civile. La legge non attribuisce rilievo a qualsiasi comportamento sgradito del beneficiario, né alla semplice interruzione dei rapporti personali o familiari: occorre che ricorrano condotte riconducibili alle fattispecie normativamente previste, tra le quali rientrano determinati comportamenti gravemente offensivi o pregiudizievoli nei confronti del donante.
La revocazione per sopravvenienza di figli, regolata dall'articolo 803 e dalle disposizioni collegate, risponde invece all'esigenza di considerare determinati mutamenti della situazione familiare del donante successivi alla liberalità. Anche in questo caso l'esercizio dell'azione presuppone il rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dalla legge.
Le cause di revocazione non operano indiscriminatamente per ogni donazione. L'articolo 805 esclude, in particolare, la revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli delle donazioni rimuneratorie e di quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Diversa dalla revocazione è la possibilità di sciogliere consensualmente un precedente contratto di donazione. Una simile operazione presuppone il coinvolgimento delle parti interessate e richiede una specifica valutazione dei suoi effetti civili, immobiliari e tributari. Non può essere equiparata alla semplice restituzione informale del bene, perché il trasferimento originario ha già prodotto conseguenze giuridiche che devono essere adeguatamente considerate.
Ultima Modifica: 19/10/2026