I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune mediante un apposito contratto, previsto dall'articolo 1, commi 50 e seguenti, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Si tratta di uno strumento che consente di organizzare consensualmente determinati aspetti economici della convivenza, stabilendo come ciascuno debba contribuire alle esigenze comuni e, quando le parti lo desiderino, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni. La stipulazione del contratto non è obbligatoria, poiché la convivenza può svolgersi anche senza che i rapporti patrimoniali siano regolati da un accordo formale, ma può assumere particolare utilità quando i conviventi abbiano redditi e patrimoni differenti, intendano effettuare investimenti comuni oppure vogliano definire preventivamente le modalità con cui sostenere le spese della vita familiare.
Il contratto di convivenza non deve essere confuso con le convenzioni matrimoniali, perché, pur presentando alcune analogie con queste ultime, è destinato a regolare una situazione giuridica diversa e non determina l'applicazione generale della disciplina prevista per i coniugi. La sua funzione è specificamente patrimoniale e deve essere ricondotta alle disposizioni della legge n. 76/2016, senza attribuirgli effetti che la legge non prevede, soprattutto in materia di diritti personali, rapporti con i figli e successioni ereditarie.
Ultima Modifica: 20/10/2026