Durante la convivenza le parti possono modificare il contratto, rispettando le forme previste dalla legge, quando intendano adeguare la disciplina dei loro rapporti economici a esigenze sopravvenute. La modifica può assumere particolare rilievo quando cambino le condizioni patrimoniali dei conviventi, uno di essi intraprenda un'attività imprenditoriale oppure venga programmato l'acquisto di beni che richiedano una diversa organizzazione dei rapporti economici.
L'articolo 1, comma 59, prevede che il contratto si risolva per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile, tra i conviventi oppure tra uno di essi e un'altra persona, e morte di uno dei contraenti. La legge disciplina separatamente le formalità necessarie per le diverse ipotesi, stabilendo che la risoluzione per accordo o recesso unilaterale debba essere redatta nelle forme previste per il contratto e che siano effettuate le comunicazioni richieste.
Nel caso di recesso unilaterale, il professionista che riceve o autentica l'atto deve notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato nel contratto, oltre a provvedere agli adempimenti anagrafici. Quando la casa familiare si trovi nella disponibilità esclusiva del convivente che recede, la dichiarazione di recesso deve inoltre contenere, a pena di nullità, l'indicazione di un termine non inferiore a novanta giorni concesso all'altro convivente per lasciare l'abitazione.
Se il contratto prevedeva il regime della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice civile richiamate dalla legge. Lo scioglimento del regime non deve però essere confuso con l'automatica attribuzione dei singoli beni in proprietà esclusiva, poiché può rendersi necessario procedere alla divisione del patrimonio comune o alla stipulazione di ulteriori atti per definirne la titolarità.
Ultima Modifica: 20/10/2026