Una delle differenze più rilevanti rispetto al matrimonio riguarda la successione ereditaria, poiché il convivente di fatto non è compreso tra i soggetti ai quali la legge devolve l'eredità in mancanza di testamento e non appartiene alla categoria dei legittimari. Ne consegue che, se una persona desidera attribuire al proprio convivente una parte del patrimonio per il caso della propria morte, deve utilizzare gli strumenti consentiti dal diritto successorio, tenendo conto dell'eventuale presenza di coniuge, figli o altri legittimari e dei diritti che la legge riserva loro.
La necessità di una pianificazione patrimoniale assume particolare rilievo quando la convivenza sia di lunga durata e i beni siano stati acquistati o incrementati anche grazie al contributo economico di entrambi, ma risultino intestati prevalentemente a uno soltanto. In mancanza di disposizioni testamentarie o di altri titoli idonei, la morte del proprietario determina infatti l'applicazione delle ordinarie regole successorie, con la conseguenza che il patrimonio può essere devoluto ai suoi familiari senza attribuire al convivente superstite diritti ereditari. La tutela temporanea dell'abitazione comune prevista dalla legge non elimina questo problema, poiché ha una funzione e una durata differenti rispetto ai diritti che derivano dalla proprietà o dalla successione.
La regolamentazione dei rapporti patrimoniali durante la convivenza e la predisposizione di eventuali disposizioni successorie consentono quindi di affrontare questioni che, in assenza di una disciplina preventiva, possono diventare particolarmente complesse alla cessazione del rapporto o alla morte di uno dei conviventi.
Ultima Modifica: 20/10/2026