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Il contenuto del contratto

L'articolo 1, comma 53, della legge n. 76/2016 individua gli elementi che possono essere inseriti nel contratto di convivenza, prevedendo anzitutto l'indicazione dell'indirizzo scelto da ciascuna parte per le comunicazioni relative al contratto stesso. L'accordo può inoltre contenere l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune e la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, secondo la disciplina richiamata dalla legge.

Le modalità di contribuzione possono essere stabilite tenendo conto delle sostanze di ciascun convivente e della rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo, consentendo così di attribuire rilevanza non soltanto agli apporti economici, ma anche all'attività svolta per la cura della casa e delle esigenze comuni. Le parti possono, ad esempio, prevedere criteri per la ripartizione delle spese di abitazione, delle utenze e degli altri costi della vita comune, tenendo conto delle rispettive disponibilità economiche e delle modalità con cui ciascuno partecipa all'organizzazione familiare.

Questa possibilità deve essere distinta dall'introduzione di un generale obbligo legale di mantenimento reciproco, che non deriva automaticamente dalla convivenza e non può essere considerato equivalente a quello previsto per i coniugi. Gli impegni patrimoniali assunti mediante contratto trovano il proprio fondamento nell'accordo e devono essere valutati alla luce delle disposizioni che ne regolano la validità e il contenuto, senza estendere alla convivenza istituti che appartengono specificamente alla disciplina matrimoniale.

La legge prevede espressamente che il contratto non possa essere sottoposto a termine o condizione, stabilendo che eventuali clausole di questo tipo si considerano non apposte. Ne consegue che occorre distinguere la possibilità di regolare le modalità di esecuzione delle obbligazioni patrimoniali dalla previsione di termini o condizioni destinati a incidere sul contratto in quanto tale, rispettando i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 56. Anche l'eventuale inserimento di clausole ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal comma 53 richiede una valutazione della loro compatibilità con la funzione del contratto e con le norme imperative.

Ultima Modifica: 20/10/2026