Il contratto di convivenza deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La stessa forma è richiesta per le successive modifiche e per la risoluzione consensuale o unilaterale del contratto, secondo quanto stabilito dai commi 51 e 60 dell'articolo 1 della legge n. 76/2016.
La legge prevede inoltre uno specifico adempimento pubblicitario, poiché il professionista che ha ricevuto l'atto pubblico o autenticato le sottoscrizioni deve trasmetterne copia, entro dieci giorni, al Comune di residenza dei conviventi, affinché venga effettuata l'iscrizione anagrafica prevista dalla normativa. Questo adempimento è richiesto ai fini dell'opponibilità del contratto ai terzi e assume quindi una funzione distinta rispetto alla stipulazione dell'accordo, che deve comunque rispettare le condizioni di validità stabilite dalla legge.
Quando il contratto oppure le operazioni ad esso collegate comportino trasferimenti di diritti reali immobiliari, devono essere rispettate anche le regole che disciplinano la forma e la pubblicità di tali trasferimenti. L'articolo 1, comma 60, della legge n. 76/2016 mantiene espressamente ferma la competenza notarile per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza, distinguendo tali operazioni dalla semplice regolamentazione contrattuale dei rapporti patrimoniali tra conviventi.
Ultima Modifica: 20/10/2026