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La cessazione della convivenza

La cessazione della convivenza non è soggetta a un procedimento equivalente alla separazione personale o al divorzio, ma può rendere necessario definire i rapporti economici instaurati durante la vita comune. Gli immobili acquistati in comproprietà rimangono soggetti alle regole ordinarie della comunione, mentre i beni appartenenti esclusivamente a uno dei conviventi continuano normalmente a far parte del suo patrimonio; occorre inoltre considerare gli eventuali finanziamenti sottoscritti congiuntamente, le obbligazioni assunte verso terzi e i diritti derivanti da specifici accordi o attribuzioni patrimoniali.

La legge prevede anche una particolare tutela economica per il convivente che, dopo la cessazione del rapporto, versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In questa situazione l'articolo 1, comma 65, della legge n. 76/2016 consente al giudice di riconoscere il diritto agli alimenti a carico dell'altro convivente, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura stabilita dalla disciplina generale degli alimenti. Non si tratta di un diritto al mantenimento analogo a quello previsto nell'ambito della separazione coniugale, ma di una prestazione subordinata ai presupposti specificamente individuati dalla legge.

Ultima Modifica: 20/10/2026