Il contratto può essere stipulato dalle persone che possiedono i requisiti per essere considerate conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016. Deve quindi trattarsi di due persone maggiorenni, stabilmente unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione e non siano legate da matrimonio o da un'unione civile. Per l'accertamento della stabile convivenza la legge fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dal regolamento sulla popolazione residente, il cui contenuto deve essere verificato in relazione alla situazione concreta delle parti.
La legge individua inoltre alcune situazioni nelle quali il contratto è affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. L'articolo 1, comma 57, considera, tra le altre, l'esistenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza, la violazione dei requisiti richiesti per la convivenza di fatto, la minore età e l'interdizione giudiziale di uno dei contraenti; è inoltre prevista una specifica causa di nullità collegata alla condanna per il delitto richiamato dall'articolo 88 del codice civile. La stipulazione presuppone quindi una verifica delle condizioni personali e giuridiche dei conviventi, poiché la mancanza dei requisiti richiesti può incidere direttamente sulla validità dell'accordo.
Ultima Modifica: 20/10/2026