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I diritti riconosciuti ai conviventi

La legge attribuisce ai conviventi di fatto alcuni diritti che riguardano soprattutto l'assistenza reciproca e la protezione della persona. In caso di malattia o ricovero, ciascun convivente ha diritto di visitare e assistere l'altro e di accedere alle informazioni personali secondo le regole previste dalle strutture sanitarie per i coniugi e i familiari; è inoltre possibile designare il proprio convivente quale rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute nell'eventualità di una malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, nonché per determinate decisioni successive alla morte. La designazione deve rispettare le forme stabilite dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 76/2016.

Una particolare tutela riguarda l'abitazione comune, poiché, quando il proprietario della casa di comune residenza muore, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni oppure, se la convivenza è durata più a lungo, per un periodo corrispondente alla sua durata, comunque non superiore a cinque anni. Quando nell'abitazione convivano figli minorenni o figli disabili del convivente superstite, la legge garantisce un periodo non inferiore a tre anni, mentre ulteriori disposizioni regolano le cause di cessazione del diritto. La disciplina non attribuisce al convivente la proprietà dell'immobile, ma gli riconosce una protezione temporanea dell'esigenza abitativa, che opera alle condizioni previste dall'articolo 1, commi 42 e 43, della legge n. 76/2016.

La legge tutela inoltre il convivente in altre situazioni specifiche, riconoscendogli, ad esempio, determinati diritti in caso di morte dell'altro convivente per fatto illecito di un terzo e consentendone la nomina quale tutore, curatore o amministratore di sostegno, quando ricorrano i presupposti previsti dalle rispettive disposizioni. Si tratta tuttavia di tutele circoscritte, che non determinano una generale equiparazione della convivenza al matrimonio e devono essere considerate nell'ambito della disciplina propria di ciascun istituto.

Ultima Modifica: 20/10/2026