Una delle possibilità più significative offerte dalla legge consiste nell'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, attraverso un'apposita previsione del contratto di convivenza. La scelta consente ai conviventi di assoggettare determinati acquisti alla disciplina della comunione richiamata dall'articolo 1, comma 53, lettera c), della legge n. 76/2016, superando quindi il principio ordinario secondo cui la semplice convivenza non produce effetti automatici sulla proprietà dei beni acquistati durante il rapporto.
Anche in questo caso è importante ricordare che la comunione non riguarda indistintamente tutti i beni appartenenti ai conviventi, poiché la disciplina richiamata dalla legge distingue gli acquisti comuni dai beni personali e prevede regole particolari per determinate categorie patrimoniali. La scelta del regime deve quindi essere valutata considerando la composizione dei patrimoni individuali e le operazioni che le parti intendono effettuare, soprattutto quando siano previsti acquisti immobiliari, investimenti o attività economiche che potrebbero essere interessati dall'applicazione delle regole sulla comunione.
L'adozione della comunione dei beni mediante contratto di convivenza non equivale, tuttavia, alla costituzione di un matrimonio, poiché gli effetti dell'accordo rimangono circoscritti alla disciplina patrimoniale applicabile. Il contratto non fa sorgere, per questa sola ragione, i diritti successori spettanti al coniuge e non determina l'applicazione generale delle altre disposizioni che il codice civile collega allo stato matrimoniale.
Il regime patrimoniale scelto può essere modificato in qualsiasi momento durante la convivenza, attraverso un accordo che deve rispettare le medesime forme richieste per la stipulazione del contratto originario. Quando la modifica incida sulla titolarità di beni già acquistati, occorre inoltre distinguere gli effetti della variazione del regime patrimoniale dagli eventuali trasferimenti di diritti che si rendano necessari per realizzare concretamente la volontà delle parti.
Ultima Modifica: 20/10/2026