Il contratto di convivenza non attribuisce ai conviventi diritti successori reciproci e non può essere utilizzato per derogare alle disposizioni che disciplinano la devoluzione ereditaria. In particolare, la qualità di convivente e la stipulazione del contratto non fanno acquistare la posizione di erede legittimo o di legittimario, poiché tali diritti sono riconosciuti dalla legge a soggetti individuati secondo criteri differenti.
Quando i conviventi desiderano assicurarsi reciprocamente una protezione patrimoniale per il caso di morte, occorre quindi valutare strumenti ulteriori, tra i quali assumono particolare importanza le disposizioni testamentarie. Il testamento consente di attribuire beni o diritti al convivente superstite, ma deve rispettare le norme poste a tutela degli eventuali legittimari e non può essere sostituito da un accordo contrattuale diretto a regolare una successione futura in violazione del divieto dei patti successori.
Anche sotto questo profilo emerge l'importanza di distinguere le funzioni dei diversi strumenti giuridici: il contratto di convivenza consente di regolare determinati rapporti patrimoniali durante la vita comune, mentre la destinazione del patrimonio per il tempo successivo alla morte richiede l'utilizzo degli istituti previsti dal diritto successorio. Quando siano presenti immobili, patrimoni rilevanti o rapporti familiari complessi, la disciplina dei rapporti economici durante la convivenza e la pianificazione successoria devono quindi essere considerate congiuntamente, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia giuridica.
Ultima Modifica: 20/10/2026