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Le convivenze di fatto

La decisione di vivere stabilmente insieme senza contrarre matrimonio dà luogo a una situazione che, pur essendo riconosciuta e disciplinata dalla legge, rimane distinta dal rapporto coniugale. La legge 20 maggio 2016, n. 76, riconosce infatti determinati diritti alle persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, senza tuttavia equiparare integralmente la loro posizione a quella dei coniugi. Le differenze assumono particolare rilievo sul piano patrimoniale, poiché la semplice convivenza non determina l'instaurazione di un regime di comunione dei beni, non comporta un generale obbligo reciproco di mantenimento durante il rapporto e non attribuisce al convivente superstite i diritti successori che la legge riserva al coniuge.

La disciplina riguarda due persone maggiorenni che siano stabilmente unite da una relazione affettiva di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, purché non siano legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da un vincolo matrimoniale o da un'unione civile. Per l'accertamento della stabile convivenza la legge fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dalla normativa sulla popolazione residente, che consente di documentare l'esistenza del rapporto e assume particolare importanza anche quando i conviventi intendano stipulare un contratto per regolare i loro rapporti economici.

Ultima Modifica: 20/10/2026