I comitati sono enti costituiti da una pluralità di persone che si organizzano per promuovere un'iniziativa o realizzare uno scopo determinato, generalmente attraverso la raccolta di fondi o di altre risorse presso soggetti interessati a sostenerne l'attività. Possono essere istituiti per finanziare iniziative promosse da altri oppure per realizzare direttamente progetti di interesse collettivo. L'art. 39 del Codice civile contempla, in particolare, i comitati di soccorso o di beneficenza e quelli promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e iniziative analoghe, senza escludere la possibilità di costituire comitati per il perseguimento di ulteriori finalità.
L'elemento caratterizzante del comitato è la raccolta di risorse destinate a uno scopo preventivamente individuato e reso noto ai sottoscrittori. Rispetto alle associazioni, nelle quali assume particolare rilievo la partecipazione degli associati alla vita dell'ente, e alle fondazioni, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio a uno scopo determinato, nei comitati assume importanza centrale l'attività di promozione e raccolta dei fondi, accompagnata dall'obbligo di impiegarli per le finalità annunciate. Il comitato ha spesso una durata collegata alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è costituito, pur non essendo necessariamente destinato a un'esistenza temporanea.
I comitati possono operare senza personalità giuridica oppure richiederne il riconoscimento secondo le disposizioni applicabili. La distinzione assume particolare rilievo per il regime della responsabilità patrimoniale. Quando il comitato non ha acquistato la personalità giuridica, l'art. 41 del Codice civile stabilisce che i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. Si tratta di una disciplina diversa da quella delle associazioni non riconosciute, nelle quali la responsabilità personale prevista dall'art. 38 del Codice civile riguarda coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Nei comitati non riconosciuti, invece, la responsabilità si estende, secondo la previsione legislativa, ai componenti del comitato, mentre i semplici sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le contribuzioni promesse.
Una specifica responsabilità è inoltre prevista dall'art. 40 del Codice civile a carico degli organizzatori e di coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti. Essi rispondono personalmente e solidalmente della conservazione delle risorse e della loro destinazione allo scopo annunciato, a tutela dei soggetti che hanno effettuato le contribuzioni confidando nella realizzazione dell'iniziativa. La raccolta dei fondi comporta quindi precisi obblighi di gestione e di rispetto della destinazione impressa alle risorse, indipendentemente dalle modalità organizzative adottate dal comitato.
Per la costituzione di un comitato non riconosciuto il Codice civile non prescrive, in via generale, particolari requisiti di forma, ferma restando l'osservanza delle disposizioni applicabili a specifici atti e conferimenti. I promotori possono pertanto formalizzare la costituzione mediante scrittura privata, scrittura privata autenticata oppure atto pubblico notarile. La redazione di un atto costitutivo e di uno statuto consente di individuare con precisione lo scopo dell'iniziativa, i soggetti che compongono il comitato, gli organi incaricati dell'amministrazione e della rappresentanza, le modalità di raccolta e di impiego delle risorse e le regole per la conclusione dell'attività.
Anche i comitati possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS), quando perseguano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dalla legge, svolgano le attività di interesse generale consentite e rispettino gli altri requisiti stabiliti dal decreto legislativo 117/2017. L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) può avvenire nella sezione dedicata agli altri Enti del Terzo Settore, prevista dall'art. 46, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, senza che sia necessariamente richiesto il preventivo acquisto della personalità giuridica.
La possibilità per i comitati di accedere al sistema del Terzo Settore è stata espressamente chiarita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, che ha riconosciuto anche l'applicabilità ai comitati del procedimento di acquisto della personalità giuridica previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore. Pertanto, un comitato che possieda i requisiti richiesti dalla legge può acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS, con l'intervento del notaio, secondo le condizioni e le modalità previste dalla relativa disciplina.
L'organizzazione interna del comitato è rimessa, nei limiti stabiliti dalla legge, all'autonomia dei promotori, che possono disciplinarne il funzionamento in relazione alla natura e alla complessità dell'iniziativa. Particolare attenzione deve essere dedicata alla distinzione tra i componenti del comitato, ai quali si applica lo specifico regime di responsabilità previsto dalla legge, e i soggetti che si limitano a contribuire alla raccolta dei fondi. Occorre inoltre definire i poteri di rappresentanza, le modalità di assunzione delle decisioni e le procedure di rendicontazione, soprattutto quando l'attività comporti la gestione di risorse di provenienza pubblica o privata.
Un ulteriore aspetto riguarda la destinazione dei fondi nel caso in cui lo scopo del comitato non possa essere realizzato oppure residuino risorse dopo il suo raggiungimento. L'art. 42 del Codice civile stabilisce che, quando i fondi raccolti risultino insufficienti, lo scopo non sia più attuabile oppure rimangano beni dopo la sua realizzazione, la loro devoluzione è stabilita dall'autorità governativa, se non è stata disciplinata al momento della costituzione. Per i comitati iscritti al RUNTS devono inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore relative alla destinazione del patrimonio e alla sua devoluzione in caso di scioglimento.
La scelta di costituire un comitato richiede pertanto di valutare le caratteristiche dell'iniziativa, le modalità di finanziamento, le responsabilità dei promotori e l'eventuale opportunità di acquisire la personalità giuridica o la qualifica di ETS. La predisposizione di regole organizzative adeguate consente di assicurare una gestione coerente con le finalità dichiarate e di prevenire controversie sulla responsabilità dei componenti e sulla destinazione delle risorse raccolte.