Le associazioni di promozione sociale (APS) sono organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari oppure di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati. Operano in numerosi settori, tra i quali la cultura, l'istruzione, la formazione, l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, le attività ricreative di interesse sociale e la promozione della partecipazione alla vita della comunità. La loro caratteristica principale è la possibilità di coniugare l'organizzazione associativa con lo svolgimento di attività rivolte tanto agli associati quanto alla collettività.
Le APS costituiscono una particolare categoria di Enti del Terzo Settore (ETS), disciplinata dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha sostituito la precedente disciplina della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Devono essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e svolgere una o più attività di interesse generale tra quelle individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per la costituzione di un'APS occorrono, di regola, almeno sette persone fisiche oppure tre associazioni di promozione sociale. La legge ammette, a determinate condizioni, anche l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o di enti senza scopo di lucro, purché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 35. Qualora, dopo la costituzione, il numero degli associati scenda al di sotto del minimo richiesto, la compagine associativa deve essere reintegrata entro un anno, trascorso il quale l'ente viene cancellato dalla relativa sezione del RUNTS, salvo che richieda l'iscrizione in un'altra sezione.
Una differenza importante rispetto alle organizzazioni di volontariato (ODV) riguarda i destinatari delle attività. Mentre le ODV operano prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto agli associati, le APS possono svolgere le proprie attività anche a favore degli associati e dei loro familiari. Questa caratteristica rende la forma dell'associazione di promozione sociale particolarmente adatta a iniziative culturali, educative, ricreative e di aggregazione, purché le attività perseguano effettivamente le finalità di interesse generale richieste dalla legge.
L'attività delle APS deve essere svolta avvalendosi in modo prevalente dell'apporto volontario dei propri associati oppure delle persone aderenti agli enti associati. I volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e possono ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore. Le APS possono tuttavia avvalersi anche di lavoratori dipendenti e di prestazioni di lavoro autonomo, compresi, nei casi consentiti, i propri associati.
Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il requisito della prevalenza dell'attività volontaria previsto dall'art. 35. Questa disciplina, contenuta nell'art. 36 del Codice del Terzo Settore, consente alle APS di organizzare attività anche complesse, mantenendo tuttavia il ruolo centrale del volontariato associativo.
La legge pone inoltre particolari limiti alla struttura e al funzionamento delle APS. Non possono assumere tale qualifica le associazioni che prevedano discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, limitazioni fondate sulle condizioni economiche oppure la possibilità di trasferire le quote associative o di collegare la partecipazione alla titolarità di quote di natura patrimoniale. L'organizzazione deve quindi rispettare i principi e le regole applicabili alle associazioni del Terzo Settore, con particolare attenzione ai diritti degli associati e al funzionamento degli organi sociali.
Per acquisire la qualifica di APS è necessaria l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le indicazioni richieste dagli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 117/2017 e rispettare le disposizioni specifiche delle associazioni di promozione sociale. La denominazione deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale oppure l'acronimo APS, riservato agli enti iscritti nella relativa sezione del Registro.
Le APS possono essere costituite come associazioni non riconosciute oppure acquisire la personalità giuridica. In quest'ultimo caso, il procedimento previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore richiede l'intervento del notaio e la sussistenza di un patrimonio minimo di 15.000 euro. L'acquisto della personalità giuridica determina l'autonomia patrimoniale perfetta, separando il patrimonio dell'associazione da quello personale degli associati e degli amministratori, ferme le responsabilità eventualmente derivanti da specifiche disposizioni di legge o da comportamenti individuali.
La scelta di costituire un'associazione di promozione sociale richiede pertanto una valutazione delle attività che si intendono svolgere, dei soggetti ai quali esse sono rivolte e delle modalità di partecipazione degli associati. Particolare attenzione deve essere riservata alla redazione dello statuto, alla disciplina dell'ammissione degli associati, all'organizzazione del volontariato e agli eventuali rapporti di lavoro, affinché la struttura dell'ente risulti coerente con i requisiti della qualifica e con le concrete esigenze dell'attività.
Ultima Modifica: 27/10/2026