Gli enti filantropici sono organizzazioni senza scopo di lucro costituite per destinare risorse economiche, beni o servizi al sostegno di persone svantaggiate oppure alla realizzazione di attività di interesse generale. La loro caratteristica principale consiste nell'attività di erogazione, attraverso la quale le risorse raccolte o appartenenti all'ente vengono impiegate per sostenere iniziative solidaristiche, assistenziali, culturali, educative, scientifiche e altre finalità di utilità sociale.
Gli enti filantropici costituiscono una specifica categoria di Enti del Terzo Settore (ETS), disciplinata dagli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Possono essere costituiti esclusivamente in forma di associazione riconosciuta oppure di fondazione. La scelta fra queste due strutture dipende dalle caratteristiche dell'iniziativa: nell'associazione assume particolare rilievo la partecipazione degli associati, mentre nella fondazione è centrale la destinazione di un patrimonio al perseguimento dello scopo stabilito dal fondatore.
L'attività degli enti filantropici può consistere nell'erogazione di somme di denaro, nell'attribuzione di beni oppure nella prestazione di servizi, anche di investimento, a sostegno delle categorie di persone o delle attività individuate dalla legge. Possono quindi essere istituiti per finanziare progetti di ricerca, sostenere attività assistenziali, attribuire borse di studio, promuovere iniziative culturali o contribuire allo sviluppo di programmi di utilità sociale realizzati da altri soggetti.
Le risorse economiche degli enti filantropici provengono principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi. L'art. 38 del Codice del Terzo Settore attribuisce particolare importanza alla disciplina statutaria di queste risorse, prevedendo che l'atto costitutivo indichi i principi relativi alla gestione del patrimonio, alla raccolta dei fondi e alla loro destinazione, nonché le modalità attraverso le quali vengono effettuate le erogazioni.
La predisposizione dello statuto assume pertanto un ruolo essenziale. Occorre stabilire le finalità dell'ente, i criteri per individuare i beneficiari, le modalità di selezione delle iniziative da sostenere, le competenze degli organi amministrativi e le regole di gestione delle risorse. Particolare attenzione può essere dedicata alla possibilità di destinare determinati beni o rendite al finanziamento di specifiche attività, nel rispetto della volontà dei fondatori e delle disposizioni applicabili.
Gli enti filantropici devono inoltre rispettare le regole del Codice del Terzo Settore in materia di assenza dello scopo di lucro e destinazione del patrimonio. Le risorse dell'ente devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali, senza possibilità di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ai fondatori, agli associati, agli amministratori o ad altri soggetti nei casi vietati dalla legge.
L'art. 39 del decreto legislativo 117/2017 prevede specifici obblighi informativi riguardanti l'attività erogativa. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. Questa disciplina risponde all'esigenza di rendere conoscibili le modalità attraverso le quali vengono impiegate le risorse destinate a finalità di interesse generale.
Per acquisire la qualifica di ente filantropico è necessaria l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico, il cui utilizzo è riservato agli enti appartenenti a questa categoria. L'iscrizione comporta l'applicazione delle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore e di quelle specificamente previste per gli enti filantropici.
Poiché devono essere costituiti come associazioni riconosciute o fondazioni, gli enti filantropici sono dotati di personalità giuridica. Il riconoscimento può avvenire secondo il procedimento previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, con l'intervento del notaio e l'iscrizione nel RUNTS. La legge richiede un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni. L'acquisto della personalità giuridica comporta l'autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguente separazione del patrimonio dell'ente da quello personale dei fondatori, degli associati e degli amministratori.
La costituzione di un ente filantropico può assumere particolare rilievo anche nell'ambito della pianificazione patrimoniale e successoria. Una persona può infatti destinare risorse alla realizzazione di finalità solidaristiche mediante donazioni, disposizioni testamentarie oppure attraverso la costituzione di una fondazione. L'intervento notarile consente di coordinare la volontà del disponente con le regole relative alla destinazione del patrimonio, alla struttura dell'ente e alla tutela degli eventuali legittimari, predisponendo strumenti giuridici adeguati alla realizzazione delle finalità perseguite.
La scelta di costituire un ente filantropico richiede dunque di definire con precisione lo scopo, le risorse destinate alla sua realizzazione e le modalità attraverso le quali saranno individuati i destinatari delle erogazioni. La corretta predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto è fondamentale per garantire la continuità dell'attività filantropica e il rispetto delle finalità per le quali l'ente viene istituito.
Ultima Modifica: 27/10/2026