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Lasciti testamentari e donazioni agli enti non profit e agli ETS

Le donazioni e i lasciti testamentari rappresentano strumenti attraverso i quali una persona può destinare parte del proprio patrimonio al sostegno di iniziative culturali, assistenziali, scientifiche, educative, solidaristiche e di interesse generale. Possono avere come beneficiari associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, enti filantropici e altre organizzazioni senza scopo di lucro, consentendo di finanziare attività già esistenti oppure di realizzare nuovi progetti destinati a proseguire nel tempo.

La destinazione di beni a finalità di utilità sociale può essere realizzata mediante strumenti giuridici differenti, la cui scelta dipende dalla volontà del disponente, dalla natura dei beni e dalle caratteristiche dell'organizzazione beneficiaria. È possibile effettuare una donazione durante la propria vita, disporre un lascito mediante testamento oppure istituire una fondazione destinando un patrimonio al perseguimento di uno scopo determinato. Le diverse soluzioni producono effetti differenti e richiedono di considerare sia la disciplina delle liberalità sia le regole applicabili agli enti destinatari.

La donazione è un contratto mediante il quale una persona arricchisce un'altra per spirito di liberalità, disponendo di un proprio diritto oppure assumendo un'obbligazione a favore del beneficiario. Ai sensi dell'art. 782 del Codice civile, la donazione deve essere effettuata per atto pubblico notarile, sotto pena di nullità, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge, tra le quali quella relativa alle donazioni di beni mobili di modico valore. Quando il beneficiario è un'associazione o una fondazione, occorre verificare i poteri del soggetto che interviene per l'ente e le eventuali condizioni o destinazioni particolari stabilite dal donante.

Le liberalità possono riguardare somme di denaro, immobili, partecipazioni societarie, strumenti finanziari e altri beni. Il disponente può intendere sostenere genericamente le attività dell'organizzazione oppure destinare le risorse alla realizzazione di uno specifico progetto. In quest'ultimo caso è necessario definire con precisione la destinazione dei beni, gli obblighi eventualmente assunti dall'ente e le conseguenze dell'impossibilità di realizzare lo scopo previsto. Particolare attenzione richiedono le donazioni modali, disciplinate dall'art. 793 del Codice civile, attraverso le quali il donatario viene gravato di un onere nei limiti stabiliti dalla legge.

Il sostegno a un ente non profit può essere disposto anche mediante testamento, attraverso l'istituzione di erede oppure l'attribuzione di un legato. Il testatore può destinare all'organizzazione l'intero patrimonio ereditario, una sua quota oppure determinati beni o diritti, individuando il beneficiario e, se lo desidera, specificando le finalità per le quali le risorse dovranno essere impiegate. La formulazione della disposizione testamentaria deve consentire di identificare con certezza il destinatario e di ricostruire la volontà del testatore, evitando incertezze che potrebbero compromettere l'efficacia del lascito.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata dalla costituzione di una fondazione mediante testamento, espressamente consentita dall'art. 14 del Codice civile. Il testatore può destinare un patrimonio al perseguimento di uno scopo determinato, prevedendo l'istituzione di un nuovo ente che acquisterà la personalità giuridica secondo il procedimento applicabile. Questa soluzione permette di dare continuità a iniziative filantropiche, culturali o assistenziali anche dopo la morte del fondatore, ma richiede una particolare attenzione alla definizione dello scopo, all'individuazione del patrimonio e alle regole di amministrazione.

Le disposizioni liberali devono essere coordinate con la disciplina successoria e, in particolare, con i diritti riservati dalla legge ai legittimari. Quando il disponente abbia coniuge, figli o altri soggetti ai quali spetta una quota di riserva, le donazioni e le disposizioni testamentarie devono essere valutate alla luce delle norme sulla successione necessaria e degli eventuali rimedi previsti dall'ordinamento. La destinazione di beni a finalità benefiche o solidaristiche non esclude, infatti, l'applicazione delle regole poste a tutela dei legittimari.

Anche la natura giuridica del beneficiario assume rilievo. Occorre distinguere gli enti dotati di personalità giuridica dalle associazioni non riconosciute e verificare le regole relative all'acquisto dei beni, all'accettazione delle liberalità e alla destinazione delle risorse. Per gli Enti del Terzo Settore, il Codice del Terzo Settore prevede inoltre specifiche disposizioni sulla destinazione del patrimonio, sull'assenza dello scopo di lucro e sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento.

Le donazioni e i lasciti a favore degli ETS possono beneficiare di specifiche disposizioni fiscali, la cui applicazione dipende dalla natura dell'ente, dalla tipologia della liberalità e dai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. La disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni deve inoltre essere coordinata con le agevolazioni previste per determinati enti e finalità, distinguendo il trattamento delle liberalità effettuate in vita da quello delle attribuzioni testamentarie.

La scelta dello strumento più appropriato richiede pertanto di considerare congiuntamente la volontà del disponente, la composizione del patrimonio, la situazione familiare, la natura dell'ente beneficiario e le conseguenze fiscali dell'operazione. L'assistenza notarile consente di predisporre disposizioni giuridicamente efficaci e coerenti con le finalità perseguite, definendo le condizioni di impiego dei beni e coordinando la disciplina delle liberalità con quella delle successioni e degli enti non profit.

Ultima Modifica: 27/10/2026