La costituzione di un ente senza scopo di lucro richiede anzitutto di individuare la forma giuridica più adatta alle finalità che si intendono perseguire. L'ordinamento italiano consente di organizzare attività non lucrative attraverso associazioni, fondazioni e altre figure disciplinate dal Codice civile o da leggi speciali, alle quali si aggiungono le qualifiche previste dalla normativa sul Terzo Settore.
Nell'associazione assume rilievo centrale l'organizzazione delle persone che si riuniscono per perseguire uno scopo comune. Nella fondazione, invece, l'elemento caratterizzante è la destinazione di un patrimonio al perseguimento di uno scopo determinato. Questa distinzione influisce sulle regole di amministrazione, sul ruolo dei fondatori, sulla partecipazione alla vita dell'ente e sulla possibilità di modificare nel tempo gli assetti organizzativi.
Un'associazione può essere costituita come ente non riconosciuto oppure acquisire la personalità giuridica. Una fondazione può essere costituita per atto tra vivi o mediante testamento. Sia le associazioni sia le fondazioni, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, con le conseguenze previste dalla relativa disciplina.
La redazione dello statuto rappresenta un passaggio fondamentale. Occorre disciplinare le finalità, le attività, le competenze degli organi, le modalità di assunzione delle decisioni, l'amministrazione del patrimonio e le regole applicabili alle successive modificazioni. Per gli ETS devono inoltre essere rispettate le specifiche prescrizioni del Codice del Terzo Settore, anche in relazione all'assenza dello scopo di lucro, alle attività di interesse generale e alla destinazione del patrimonio.
La valutazione preliminare degli aspetti civilistici e fiscali consente di scegliere consapevolmente la struttura dell'ente e di predisporre un'organizzazione coerente con le attività che esso intende effettivamente svolgere.
Ultima Modifica: 27/10/2026