Le cooperative sociali sono società cooperative costituite per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività economiche organizzate secondo criteri imprenditoriali. Rappresentano una particolare forma di cooperazione nella quale l'attività d'impresa è orientata al raggiungimento di finalità sociali, coniugando la produzione di beni o l'erogazione di servizi con l'attenzione ai bisogni delle persone e della collettività.
La disciplina fondamentale delle cooperative sociali è contenuta nella legge 8 novembre 1991, n. 381, alla quale si affiancano le disposizioni del Codice civile in materia di società cooperative e quelle introdotte dalla riforma del Terzo Settore. In particolare, l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 stabilisce che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. Esse appartengono pertanto al sistema degli Enti del Terzo Settore (ETS), pur mantenendo la propria natura di società cooperative e la disciplina speciale prevista dalla legge 381/1991.
La legge distingue due principali categorie di cooperative sociali, individuate in relazione alle attività esercitate e alle finalità perseguite. Le cooperative sociali di tipo A si occupano della gestione di servizi sociosanitari ed educativi e delle ulteriori attività espressamente richiamate dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 381/1991, tra le quali rientrano, a determinate condizioni, interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e sociosanitarie, attività educative, di formazione professionale e altri servizi di interesse generale. Le cooperative sociali di tipo B svolgono invece attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nelle cooperative sociali di tipo B, le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. L'art. 4 della legge 381/1991 individua le categorie di persone considerate svantaggiate ai fini dell'applicazione della disciplina speciale, comprendendo, tra le altre, determinate categorie di persone con disabilità, soggetti in trattamento psichiatrico, persone con problemi di dipendenza e altre situazioni specificamente previste dalla legge. L'inserimento lavorativo costituisce quindi una finalità essenziale dell'attività economica esercitata dall'impresa.
Nella prassi possono inoltre essere costituite cooperative sociali che svolgono congiuntamente attività riconducibili alle due categorie, comunemente indicate come cooperative sociali di tipo A e B. In questi casi occorre prestare particolare attenzione alla formulazione dell'oggetto sociale, all'effettivo collegamento tra le attività esercitate e alle condizioni richieste dalla disciplina applicabile.
Le cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività a favore dell'organizzazione. L'art. 2 della legge 381/1991 stabilisce che tali soci devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e che il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i criteri stabiliti dalla cooperativa. La presenza di soci volontari non elimina la natura imprenditoriale dell'ente, che può avvalersi di soci lavoratori e di personale dipendente secondo la disciplina applicabile.
La costituzione di una cooperativa sociale richiede l'atto pubblico notarile e l'iscrizione nel Registro delle imprese, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di società cooperative. L'atto costitutivo e lo statuto devono disciplinare, tra gli altri aspetti, la denominazione, l'oggetto sociale, i requisiti e le categorie dei soci, le modalità di partecipazione alla vita sociale, le regole di amministrazione, la destinazione degli utili e il funzionamento degli organi. La denominazione deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 381/1991.
Le cooperative sociali sono società dotate di personalità giuridica e, in quanto tali, godono dell'autonomia patrimoniale perfetta. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 2518 del Codice civile, senza che i soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali per il solo fatto della loro partecipazione alla cooperativa. Restano ferme le eventuali responsabilità derivanti da specifiche disposizioni di legge o da comportamenti individuali.
Dal punto di vista dell'organizzazione, le cooperative sociali sono soggette alle regole proprie delle società cooperative, integrate dalle disposizioni speciali previste per la cooperazione sociale e per le imprese sociali, in quanto compatibili. Il loro funzionamento è caratterizzato dai principi della cooperazione mutualistica, dalle regole sulla partecipazione dei soci e dalla disciplina dei controlli prevista dall'ordinamento. La finalità di interesse generale propria della cooperazione sociale assume particolare rilievo nella definizione dell'oggetto sociale, nell'amministrazione dell'impresa e nella destinazione dei risultati economici.
La qualifica di impresa sociale è acquisita automaticamente dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, senza che occorra avviare un autonomo procedimento per ottenerla. L'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa inoltre il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Alle cooperative sociali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e soltanto in quanto compatibili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del medesimo decreto.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la destinazione degli utili e del patrimonio sociale, che deve rispettare le regole proprie delle società cooperative, le limitazioni previste dalla disciplina della cooperazione sociale e le disposizioni applicabili alle imprese sociali. La qualificazione dell'ente come cooperativa sociale comporta inoltre l'applicazione di specifici regimi e agevolazioni, la cui concreta operatività deve essere valutata alla luce della normativa tributaria vigente e delle attività effettivamente svolte.
Il notaio interviene nella costituzione delle cooperative sociali, nella predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto e nelle successive modificazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura della società. Particolare attenzione richiedono la definizione dell'oggetto sociale, la disciplina delle categorie di soci, le operazioni sul capitale, le modificazioni degli assetti organizzativi e le eventuali operazioni straordinarie. La corretta impostazione dello statuto deve infatti coordinare la disciplina societaria delle cooperative con le regole speciali della cooperazione sociale e dell'impresa sociale, tenendo conto delle finalità perseguite e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Ultima Modifica: 27/10/2026