Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività svolte prevalentemente grazie all'impegno personale e gratuito dei volontari. Operano in numerosi settori, dall'assistenza alle persone in difficoltà alla protezione civile, dal sostegno sanitario e sociosanitario alla tutela dell'ambiente, dalla solidarietà internazionale alla promozione di iniziative di interesse collettivo. La loro caratteristica fondamentale è il ruolo centrale dell'attività volontaria, che costituisce lo strumento principale attraverso il quale l'organizzazione realizza le proprie finalità.
Le organizzazioni di volontariato sono una particolare categoria di Enti del Terzo Settore (ETS), disciplinata dagli articoli 32, 33 e 34 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha sostituito la precedente normativa contenuta nella legge 11 agosto 1991, n. 266. Devono essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e svolgere una o più attività di interesse generale tra quelle individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente in favore di soggetti terzi rispetto agli associati.
Per costituire un'organizzazione di volontariato occorrono, di regola, almeno sette persone fisiche oppure tre organizzazioni di volontariato. La legge consente inoltre la partecipazione, come associati, di altri Enti del Terzo Settore o di altri enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non superi il cinquanta per cento di quello delle organizzazioni di volontariato associate. Qualora, dopo la costituzione, il numero degli associati scenda al di sotto del minimo richiesto, la compagine deve essere reintegrata entro un anno, trascorso il quale l'ente viene cancellato dal RUNTS, salvo che richieda l'iscrizione in un'altra sezione del Registro.
L'attività dei volontari deve essere personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Sono ammessi soltanto i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le condizioni previste dalla legge, mentre sono vietati i rimborsi forfetari. Le organizzazioni devono inoltre assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, nonché iscrivere in un apposito registro coloro che prestano la propria attività in modo non occasionale.
Le ODV possono anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma soltanto nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività svolte. Il numero dei lavoratori impiegati non può comunque superare il cinquanta per cento del numero dei volontari, secondo quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore. La presenza di personale retribuito deve dunque mantenere un carattere complementare rispetto all'apporto dei volontari.
Le risorse economiche necessarie al funzionamento dell'organizzazione possono provenire da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte di fondi e altre fonti consentite dalla legge. Per le attività di interesse generale svolte dalle ODV opera una specifica disciplina dei corrispettivi, che ammette, in linea generale, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salva la disciplina delle attività diverse, secondarie e strumentali, prevista dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
L'organizzazione interna delle ODV deve rispettare particolari regole, che si aggiungono a quelle generalmente previste per le associazioni del Terzo Settore. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate oppure tra quelle indicate dagli enti associati nell'ambito dei propri associati. Ai componenti degli organi sociali non possono essere attribuiti compensi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ferma la specifica eccezione prevista dalla legge per determinati componenti dell'organo di controllo.
Per acquisire la qualifica di organizzazione di volontariato è necessaria l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le indicazioni richieste dal Codice del Terzo Settore e rispettare le disposizioni specificamente applicabili alle ODV. La denominazione dell'ente deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato oppure l'acronimo ODV, il cui utilizzo è riservato agli enti iscritti nella relativa sezione del Registro.
Le organizzazioni di volontariato possono essere costituite come associazioni non riconosciute oppure acquisire la personalità giuridica. In quest'ultimo caso, l'art. 22 del decreto legislativo 117/2017 prevede un procedimento che si svolge attraverso l'intervento del notaio e l'iscrizione nel RUNTS, con un patrimonio minimo di 15.000 euro. L'acquisto della personalità giuridica comporta l'autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguente separazione tra il patrimonio dell'organizzazione e quello personale degli associati e degli amministratori, ferme le responsabilità previste dalla legge per specifici comportamenti.
La costituzione di un'ODV richiede quindi una particolare attenzione alla predisposizione dello statuto, alla definizione delle attività di interesse generale, alla composizione degli organi amministrativi e alla disciplina dei rapporti tra volontari, associati e lavoratori. L'assistenza notarile assume rilievo sia nella costituzione delle organizzazioni che intendono acquisire la personalità giuridica, sia nelle successive modificazioni statutarie e nelle operazioni di riorganizzazione, soprattutto quando occorra coordinare la disciplina generale delle associazioni con le specifiche disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato.
Ultima Modifica: 27/10/2026