Gli enti religiosi svolgono un ruolo importante anche in numerosi settori di interesse sociale, attraverso attività assistenziali, sanitarie, educative, culturali e di sostegno alle persone in condizioni di difficoltà. Accanto alle attività propriamente religiose e di culto, possono infatti promuovere iniziative che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rientranti tra quelle disciplinate dal Codice del Terzo Settore.
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede una disciplina specifica per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, consentendo loro di applicare le disposizioni del Terzo Settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del medesimo decreto. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 4, comma 3, del Codice del Terzo Settore e permette di conciliare la particolare natura giuridica degli enti religiosi con lo svolgimento delle attività proprie degli ETS.
L'ingresso nel sistema del Terzo Settore non richiede necessariamente la costituzione di una nuova associazione o fondazione. L'ente religioso civilmente riconosciuto può infatti organizzare una parte delle proprie attività secondo la disciplina del Codice del Terzo Settore, mantenendo la propria identità e la propria struttura giuridica. Si parla comunemente, a questo proposito, di ramo ETS dell'ente religioso, espressione utilizzata per indicare l'insieme delle attività assoggettate alla disciplina speciale, senza che venga costituito un soggetto giuridico distinto dall'ente originario.
Per avvalersi di questa possibilità è necessario predisporre un regolamento che recepisca, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto della struttura e delle finalità dell'ente religioso, le disposizioni applicabili del Codice del Terzo Settore. Il regolamento deve essere redatto per atto pubblico notarile oppure mediante scrittura privata autenticata e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il suo contenuto deve essere coordinato con la disciplina propria dell'ente religioso e con le disposizioni che ne regolano l'organizzazione e la rappresentanza.
Un elemento particolarmente importante è rappresentato dalla costituzione di un patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 117/2017 richiede infatti che, per tali attività, venga individuato un patrimonio specificamente destinato e che siano tenute scritture contabili separate rispetto a quelle relative alle altre attività dell'ente.
La destinazione patrimoniale consente di identificare le risorse impiegate nell'ambito del Terzo Settore, ma non comporta, di per sé, la costituzione di una nuova persona giuridica. Occorre pertanto distinguere il patrimonio destinato dalle regole sulla responsabilità patrimoniale dell'ente e verificare, in relazione alle concrete operazioni, gli effetti della destinazione nei confronti dei terzi.
Le disposizioni attuative contenute nell'art. 14 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 disciplinano il contenuto del regolamento e gli adempimenti necessari per l'iscrizione al RUNTS. Il regolamento deve individuare le attività esercitate, recepire il divieto di distribuzione degli utili, disciplinare la gestione e la destinazione del patrimonio, prevedere la separazione delle scritture contabili e regolare gli aspetti organizzativi e amministrativi richiesti dalla normativa. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni relative alle autorizzazioni eventualmente prescritte dall'ordinamento confessionale.
L'attività religiosa e di culto continua a essere regolata dalla disciplina propria dell'ente religioso, mentre le disposizioni del Codice del Terzo Settore si applicano alle attività di interesse generale organizzate secondo il regolamento depositato. Tale distinzione assume importanza sia per la gestione amministrativa e contabile sia per la corretta applicazione delle disposizioni civilistiche e fiscali.
Una disciplina particolare è prevista anche per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che intendano svolgere attività in forma di impresa sociale. In questo caso trova applicazione l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, che prevede specifiche condizioni relative al regolamento, al patrimonio destinato e alla separazione delle scritture contabili.
L'assistenza notarile assume quindi rilievo nella predisposizione e nell'autenticazione del regolamento, nell'individuazione dei beni destinati alle attività di interesse generale e nella verifica dei poteri di rappresentanza e delle autorizzazioni richieste. Particolare attenzione deve essere riservata al coordinamento tra la disciplina civilistica degli ETS e quella propria dell'ente religioso, soprattutto quando l'organizzazione intenda destinare immobili, partecipazioni o altri beni allo svolgimento delle attività del Terzo Settore.
Ultima Modifica: 27/10/2026