La posizione successoria dei figli adottivi richiede di distinguere tra le diverse forme di adozione, poiché gli effetti sul piano dei rapporti familiari e, di conseguenza, sul piano ereditario, non sono identici. Una prima figura è quella dell’adozione cosiddetta “ordinaria”, che riguarda i minori in stato di abbandono; altra figura è l’adozione di persone maggiori d’età, indicata nel testo come “adozione speciale”, la quale produce effetti più circoscritti.
L’adozione ordinaria è, di regola, consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. È inoltre richiesto che l’età degli adottanti superi quella dell’adottando di almeno diciotto anni e non di più di quarantacinque. Essa riguarda minori che si trovano in una situazione di abbandono, perché privi dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti che sarebbero tenuti a provvedervi.
Gli effetti di tale adozione sono particolarmente intensi. Da un lato, l’adottato viene considerato dalla legge in posizione pienamente equivalente rispetto al figlio procreato naturalmente dall’adottante. Dall’altro lato, si interrompono i legami giuridici tra l’adottato e la sua famiglia d’origine. L’ingresso nella famiglia adottiva non si aggiunge, dunque, al precedente rapporto familiare, ma lo sostituisce, almeno per quanto qui rileva sul piano successorio.
Ne deriva che, nella successione legittima, l’adottato succede all’adottante come qualsiasi altro figlio del de cuius. Non vi è alcuna differenza, sotto questo profilo, tra figlio adottivo e figlio nato naturalmente dall’adottante. Reciprocamente, l’adottante succede all’adottato, secondo le regole che disciplinano la successione legittima nei rapporti tra genitori e figli.
La rottura dei rapporti con la famiglia d’origine produce l’effetto opposto nei confronti di quest’ultima. L’adottato non può essere chiamato per successione legittima rispetto ai componenti della famiglia naturale, poiché nei loro confronti è ormai giuridicamente estraneo. Egli potrebbe ricevere beni da un membro della famiglia d’origine — ad esempio dalla madre naturale — soltanto se costui lo contemplasse in un testamento. In mancanza di disposizione testamentaria, non opera a suo favore alcuna vocazione legittima fondata sul rapporto originario.
La medesima impostazione vale per la successione necessaria. L’adottato è legittimario dell’adottante, al pari del figlio naturale. L’adottante, a sua volta, è legittimario dell’adottato quando quest’ultimo muoia senza lasciare figli o discendenti dei figli. Diversamente, l’adottato non è legittimario rispetto alla famiglia d’origine; né i membri della famiglia d’origine sono legittimari dell’adottato. La cessazione dei rapporti originari incide dunque sia sulla successione legittima sia sulla tutela riservata ai legittimari.
Diversi sono gli effetti dell’adozione di persone maggiori d’età. Essa è, di regola, consentita a persone che non abbiano discendenti, che abbiano compiuto trentacinque anni e che superino di almeno diciotto anni l’età della persona che intendono adottare. Questa adozione non determina l’inserimento pieno dell’adottato nella famiglia dell’adottante, né recide i rapporti dell’adottato con la propria famiglia d’origine. Produce, piuttosto, un rapporto giuridico circoscritto tra adottante e adottato.
Da tale rapporto discende anzitutto che l’adottato è erede legittimo dell’adottante. Egli è inoltre legittimario dell’adottante, poiché la legge gli riconosce una posizione successoria protetta nei confronti di quest’ultimo. Se l’adottato non può o non vuole accettare l’eredità dell’adottante-de cuius, i suoi discendenti possono subentrare per rappresentazione, secondo le regole proprie di tale istituto.
Non vi è, invece, reciprocità piena. L’adottante non acquista alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato. L’adozione del maggiorenne produce quindi un effetto successorio rilevante in favore dell’adottato rispetto all’adottante, ma non attribuisce all’adottante una corrispondente posizione ereditaria verso l’adottato.
Un ulteriore limite riguarda i rapporti di parentela. L’adottante e i parenti dell’adottato non diventano parenti tra loro. La famiglia d’origine dell’adottato e la famiglia che questi abbia eventualmente formato restano estranee rispetto all’adottante. Di conseguenza, se una zia adotta una nipote maggiorenne ex fratre, i figli della nipote non diventano discendenti in linea retta della zia adottante; essi restano parenti collaterali di quarto grado della zia.
Allo stesso modo, l’adottato e i parenti dell’adottante non diventano parenti tra loro. Da ciò deriva che l’adottato non può succedere per rappresentazione quando l’adottante, che sia discendente o fratello del de cuius, non possa o non voglia accettare l’eredità di quest’ultimo. La rappresentazione presuppone infatti un rapporto che, nell’adozione del maggiorenne, non si estende alla famiglia dell’adottante.
A maggior ragione, non si crea alcun rapporto di parentela tra i parenti dell’adottante e i parenti dell’adottato. Le due famiglie rimangono separate e non vengono collegate tra loro dall’adozione. L’effetto dell’adozione del maggiorenne resta confinato al rapporto diretto tra adottante e adottato, senza propagarsi automaticamente alle rispettive cerchie familiari.
Proprio perché l’adozione del maggiorenne non spezza i rapporti con la famiglia d’origine, l’adottato conserva tutti i suoi diritti successori verso i propri parenti originari. Egli continua quindi a essere erede legittimo e legittimario nei confronti di tali soggetti, secondo le regole ordinarie. Reciprocamente, i parenti originari dell’adottato conservano la qualità di suoi eredi legittimi e, quando ne ricorrano i presupposti, di suoi legittimari.
Ultima Modifica: 28/10/2026