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Le convenzioni matrimoniali e la comunione convenzionale

La legge permette ai coniugi di disciplinare i propri rapporti economici anche mediante convenzioni matrimoniali, attraverso le quali è possibile scegliere o modificare il regime patrimoniale, nei limiti consentiti dall'ordinamento.

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, a pena di nullità, salva la possibilità di scegliere la separazione dei beni direttamente nell'atto di celebrazione del matrimonio. Per essere opponibili ai terzi, devono inoltre essere osservate le formalità pubblicitarie prescritte, tra le quali assume particolare importanza l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Tra gli strumenti previsti dal Codice civile figura la comunione convenzionale, che consente ai coniugi di modificare il contenuto della comunione legale. Non si tratta, però, di una libertà contrattuale illimitata: la legge stabilisce quali beni non possono essere inclusi nella comunione per effetto della convenzione e impone il rispetto delle regole inderogabili relative all'amministrazione dei beni e all'uguaglianza delle quote.

Le convenzioni matrimoniali non possono, inoltre, derogare ai diritti e ai doveri che la legge fa derivare dal matrimonio, né possono essere utilizzate per realizzare trasferimenti patrimoniali contrari a disposizioni imperative.

In sede notarile assume particolare rilievo la distinzione tra la convenzione che modifica il regime patrimoniale e gli eventuali atti che trasferiscono o dividono singoli beni. Si tratta di operazioni giuridicamente diverse, che possono richiedere differenti formalità e produrre conseguenze fiscali non coincidenti.

Ultima Modifica: 20/10/2026