La separazione dei beni costituisce il principale regime alternativo alla comunione legale. La sua caratteristica fondamentale consiste nel fatto che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio, indipendentemente dalla data dell'acquisto.
Se due coniugi scelgono questo regime e uno di essi acquista un immobile, l'immobile appartiene esclusivamente all'acquirente, salvo che entrambi decidano di acquistarlo in comproprietà. Allo stesso modo, gli investimenti, i risparmi e gli altri beni acquisiti individualmente rimangono, in linea generale, nel patrimonio di chi ne è titolare.
La separazione dei beni non impedisce affatto ai coniugi di acquistare beni insieme. Essi possono, ad esempio, comprare una casa in comproprietà, stabilendo che appartenga a entrambi in quote uguali oppure diverse. In questo caso, tuttavia, il rapporto di comproprietà è regolato dalle disposizioni ordinarie sulla comunione, non da quelle sulla comunione legale tra coniugi.
La separazione dei beni offre quindi una maggiore autonomia nell'organizzazione dei patrimoni individuali e rende generalmente più immediata l'individuazione del proprietario dei beni acquistati. Non elimina però ogni possibile controversia patrimoniale: possono sorgere questioni relative alla prova della proprietà, ai finanziamenti effettuati da un coniuge in favore dell'altro o alle somme impiegate per acquistare, ristrutturare o migliorare beni intestati a uno solo.
Il Codice civile stabilisce che ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Prevede inoltre specifiche regole sulla prova della proprietà e sulla possibilità che un coniuge amministri beni appartenenti all'altro.
La separazione dei beni non modifica, infine, i doveri fondamentali derivanti dal matrimonio. I coniugi devono comunque contribuire ai bisogni della famiglia secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro, professionale o casalingo.
Come si sceglie la separazione dei beni
La scelta della separazione dei beni può essere compiuta direttamente al momento della celebrazione del matrimonio, mediante una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile o al ministro del culto celebrante, nei casi consentiti. In questa ipotesi non è necessario stipulare una convenzione matrimoniale notarile.
La separazione dei beni può essere scelta anche prima del matrimonio, mediante convenzione matrimoniale stipulata nelle forme previste dalla legge, oppure successivamente, quando i coniugi siano già sposati e intendano modificare il regime patrimoniale adottato fino a quel momento.
Il passaggio dalla comunione legale alla separazione dei beni richiede, in quest'ultimo caso, una convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico notarile, con l'osservanza delle formalità pubblicitarie previste dalla legge.
La modifica del regime patrimoniale produce effetti sulla disciplina degli acquisti futuri, ma non cancella automaticamente la comunione già formatasi sui beni acquistati anteriormente. Se i coniugi possiedono immobili in comunione legale e decidono di passare alla separazione dei beni, tali immobili restano comuni fino a un'eventuale successiva divisione o diversa disposizione.
La separazione dei beni può essere adottata anche dopo molti anni di matrimonio. Non occorre dimostrare l'esistenza di particolari motivi economici, né che vi siano contrasti tra i coniugi. È una scelta di organizzazione patrimoniale che la legge rimette alla loro autonomia.
Ultima Modifica: 20/10/2026