La disciplina patrimoniale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presenta numerose analogie con quella del matrimonio.
La legge n. 76 del 2016 stabilisce che, in mancanza di una diversa convenzione patrimoniale, il regime dell'unione civile è costituito dalla comunione dei beni. Alle parti dell'unione civile si applicano, per espressa previsione normativa, le disposizioni del Codice civile relative al fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, alla separazione dei beni e all'impresa familiare, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina dell'unione civile.
Le parti possono quindi scegliere la separazione dei beni oppure modificare successivamente il regime patrimoniale, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge. Devono inoltre contribuire ai bisogni comuni in relazione alle rispettive sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
Come nel matrimonio, la scelta della comunione o della separazione dei beni incide sull'appartenenza degli acquisti, sulla gestione del patrimonio e sui rapporti con i creditori, ma non elimina gli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione derivanti dall'unione.
Ultima Modifica: 20/10/2026