Nell'organizzazione del patrimonio familiare, la casa di abitazione assume una rilevanza particolare, ma occorre distinguere tra la sua proprietà e il diritto di utilizzarla.
La casa familiare può appartenere a entrambi i coniugi oppure soltanto a uno di essi, in ragione del regime patrimoniale applicabile e del titolo di acquisto. Il fatto che un immobile sia destinato a residenza familiare non comporta, di per sé, che diventi comune, né che il coniuge non proprietario acquisti automaticamente una quota della proprietà.
Questa distinzione emerge soprattutto quando interviene una crisi matrimoniale. L'assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio risponde a regole proprie, principalmente collegate all'interesse dei figli, e non coincide con un trasferimento della proprietà dell'immobile.
Può quindi accadere che un immobile appartenente esclusivamente a un coniuge venga assegnato in godimento all'altro, ove ricorrano i presupposti di legge. L'assegnazione, tuttavia, non trasforma il beneficiario in proprietario e non modifica, di per sé, l'intestazione del bene.
Vi è poi una questione distinta: la responsabilità per il mutuo contratto per acquistare la casa. La titolarità dell'immobile e la posizione debitoria verso la banca non devono necessariamente coincidere. Se entrambi i coniugi hanno sottoscritto il finanziamento, un successivo accordo tra loro non libera automaticamente uno dei due dalle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito. Occorre verificare il contratto e, quando necessario, ottenere il consenso del creditore.
Anche per questo motivo, nella compravendita della casa familiare, è opportuno coordinare la scelta del regime patrimoniale, l'intestazione dell'immobile, la provenienza delle risorse impiegate e le obbligazioni derivanti dal finanziamento.
Ultima Modifica: 20/10/2026