In Italia il regime patrimoniale ordinario è la comunione legale dei beni. Ciò significa che, quando due persone si sposano senza effettuare una diversa scelta, la legge sottopone automaticamente i loro rapporti patrimoniali alla disciplina della comunione legale, senza che occorra stipulare un contratto o compiere ulteriori formalità.
La comunione legale non comporta, tuttavia, che tutti i beni appartenenti ai coniugi diventino automaticamente comuni. La legge distingue tra beni che entrano immediatamente in comunione, beni che rimangono personali e beni che, pur appartenendo individualmente a uno dei coniugi durante il matrimonio, possono essere assoggettati a condivisione al momento dello scioglimento della comunione.
Il patrimonio familiare assume quindi una struttura articolata, nella quale convivono beni comuni e beni personali. Comprendere questa distinzione è fondamentale, perché non sempre la provenienza del denaro utilizzato per un acquisto, né il fatto che un atto sia sottoscritto da uno solo dei coniugi, consentono di stabilire a chi appartenga effettivamente il bene acquistato.
Quali beni entrano nella comunione legale
La regola generale è che gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio entrano nella comunione legale, indipendentemente dal fatto che siano effettuati insieme oppure separatamente. Se, ad esempio, uno dei coniugi acquista un appartamento dopo il matrimonio, l'immobile diventa normalmente comune anche quando il contratto di compravendita è sottoscritto soltanto dall'acquirente e il prezzo viene pagato con denaro da lui guadagnato.
La stessa regola interessa, in linea generale, gli altri acquisti patrimoniali realizzati durante il matrimonio, tra i quali possono rientrare beni mobili, partecipazioni societarie e investimenti finanziari, purché non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge.
Per i beni soggetti alla comunione immediata, l'acquisto comune si verifica direttamente per effetto della legge. Non è dunque necessario che entrambi i coniugi partecipino al contratto, né che venga espressamente dichiarata la volontà di acquistare in comunione. Questo aspetto distingue la comunione legale dalla normale comproprietà, nella quale l'appartenenza del bene a più persone deriva, di regola, dal titolo di acquisto.
La comunione comprende inoltre le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Quando invece si tratta di un'azienda appartenente a uno dei coniugi già prima del matrimonio, ma successivamente gestita da entrambi, la disciplina della comunione riguarda soltanto gli utili e gli incrementi, nei termini stabiliti dalla legge.
Occorre comunque ricordare che la comunione legale non coincide con una comproprietà ordinaria nella quale ciascun coniuge possa liberamente disporre della propria metà di ogni singolo bene. Si tratta di un regime patrimoniale speciale, soggetto a regole particolari sia per l'amministrazione sia per la disposizione dei beni comuni.
I beni che rimangono personali
La legge individua espressamente alcune categorie di beni che non entrano nella comunione legale e che, pertanto, rimangono di proprietà esclusiva del singolo coniuge.
Anzitutto conservano carattere personale i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio. Se uno dei coniugi possedeva già una casa, un terreno o una partecipazione societaria, il matrimonio non determina automaticamente il trasferimento di una quota di tali beni all'altro coniuge.
Rimangono inoltre personali i beni acquistati durante il matrimonio per successione ereditaria o per donazione, salvo che nell'atto di liberalità o nel testamento sia espressamente stabilita la loro attribuzione alla comunione. Ne consegue che un appartamento ereditato da uno dei coniugi non diventa comune per il solo fatto che l'eredità venga ricevuta durante il matrimonio.
Sono altresì esclusi dalla comunione i beni di uso strettamente personale e quelli destinati all'esercizio della professione di uno dei coniugi, salvo le eccezioni previste per i beni destinati alla conduzione di un'azienda che faccia parte della comunione. La disciplina considera personali anche i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
Particolare importanza assumono gli acquisti effettuati impiegando il prezzo ricavato dalla vendita di beni personali oppure realizzando lo scambio di un bene personale con un altro bene. A determinate condizioni, anche il nuovo acquisto può conservare natura personale. Per gli immobili e per i beni mobili registrati la legge richiede, nei casi previsti, che tale esclusione risulti dall'atto di acquisto e che vi partecipi anche l'altro coniuge.
Quest'ultima disciplina impone particolare attenzione nella redazione degli atti notarili. Non è infatti sufficiente attribuire genericamente a un immobile la qualità di bene personale: occorre verificare l'effettiva esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge e distinguere le dichiarazioni delle parti dai fatti che giustificano l'esclusione dalla comunione.
Redditi, risparmi e comunione differita
Uno degli aspetti meno conosciuti della comunione legale riguarda il trattamento dei redditi prodotti dai coniugi durante il matrimonio.
Gli stipendi, i compensi professionali, i redditi dell'attività lavorativa e i frutti dei beni personali non diventano automaticamente comuni nel momento in cui vengono percepiti. La legge prevede però che i frutti dei beni propri di ciascun coniuge e i proventi dell'attività separata, quando non siano stati consumati e sussistano al momento dello scioglimento della comunione, rientrino nella cosiddetta comunione de residuo.
Si pensi al coniuge che svolga un'attività professionale e conservi una parte dei compensi percepiti nel corso del matrimonio. Tali redditi non sono assoggettati allo stesso meccanismo previsto per l'acquisto di un immobile in comunione immediata; tuttavia, la parte che residua al momento dello scioglimento può assumere rilievo nei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Una disciplina analoga, con proprie particolarità, riguarda i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita precedentemente.
Si tratta di regole che possono diventare particolarmente importanti nella liquidazione dei rapporti patrimoniali conseguente a una separazione personale, a un divorzio o alla morte di uno dei coniugi, specialmente quando vi siano attività imprenditoriali, investimenti e patrimoni finanziari di valore significativo.
L'amministrazione dei beni comuni e la vendita degli immobili
Il fatto che un bene appartenga alla comunione legale non significa che ogni decisione debba necessariamente essere assunta da entrambi i coniugi. Il Codice civile distingue infatti tra atti di ordinaria amministrazione, che possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno, e atti di straordinaria amministrazione, per i quali è richiesto, in linea generale, il consenso di entrambi.
L'acquisto di beni destinati a entrare nella comunione può essere effettuato anche da un solo coniuge. Diversa è la situazione quando si intende vendere, donare o ipotecare un immobile già appartenente alla comunione legale. Trattandosi di atti dispositivi che eccedono l'ordinaria amministrazione, è normalmente necessario il consenso di entrambi.
La mancanza del consenso non produce sempre le medesime conseguenze. Nel caso degli atti riguardanti beni immobili o beni mobili registrati, la legge prevede un'apposita azione di annullamento, soggetta a termini specifici. Per gli altri beni mobili opera invece una diversa disciplina, fondata sull'obbligo di ricostituire la comunione oppure, quando ciò non sia possibile, di corrispondere il valore del bene.
Quando uno dei coniugi rifiuti il consenso a un atto necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda comune, oppure si trovi nell'impossibilità di prestarlo, la legge prevede, in determinate situazioni, la possibilità di ottenere un'autorizzazione giudiziale.
Queste disposizioni rendono particolarmente importante verificare il regime patrimoniale e la provenienza dei beni prima di procedere alla compravendita di un immobile. Un bene formalmente intestato a uno solo dei coniugi potrebbe infatti appartenere alla comunione legale e richiedere, per la sua alienazione, anche l'intervento dell'altro.
I debiti dei coniugi e la responsabilità patrimoniale
La comunione legale non comporta che ogni debito contratto da uno dei coniugi diventi automaticamente un debito personale dell'altro. Occorre distinguere, anzitutto, tra le obbligazioni delle quali rispondono i beni comuni e quelle che rimangono personali.
I beni della comunione rispondono, tra l'altro, delle obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi, degli oneri gravanti sui beni comuni e delle spese necessarie al mantenimento della famiglia, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché delle obbligazioni assunte separatamente nell'interesse della famiglia.
Per queste obbligazioni, qualora i beni comuni non siano sufficienti a soddisfare i creditori, la legge prevede una responsabilità sussidiaria dei beni personali di ciascun coniuge, nei limiti stabiliti dall'articolo 190 del Codice civile.
Diverso è il trattamento delle obbligazioni personali di uno dei coniugi. I creditori particolari possono, ricorrendone i presupposti, agire in via sussidiaria anche sui beni della comunione, ma entro il limite del valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Non è dunque corretto affermare che la comunione legale renda sempre ciascun coniuge responsabile di tutti i debiti dell'altro. Altrettanto inesatto sarebbe ritenere che i beni comuni siano completamente al riparo dai creditori personali di uno dei coniugi. La disciplina distingue la natura dell'obbligazione, il patrimonio sul quale il creditore può soddisfarsi e l'ordine nel quale i diversi beni possono essere aggrediti.
Anche per questo motivo la scelta del regime patrimoniale può assumere un rilievo particolare quando uno dei coniugi eserciti un'attività imprenditoriale o professionale esposta a rischi economici.
Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni
La comunione legale non è un regime necessariamente destinato a durare per tutta la vita matrimoniale. Può cessare per effetto delle cause previste dalla legge oppure per una diversa scelta patrimoniale dei coniugi.
Tra le principali cause di scioglimento rientrano la separazione personale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, la morte di uno dei coniugi e il mutamento convenzionale del regime patrimoniale. La disciplina contempla inoltre altre cause specifiche, tra cui la separazione giudiziale dei beni.
Per la separazione personale assume particolare importanza il momento nel quale si verifica lo scioglimento della comunione. L'articolo 191 del Codice civile, come modificato dalla legge n. 55 del 2015, ha anticipato tale effetto rispetto alla conclusione definitiva del procedimento, collegandolo, nei casi previsti, all'autorizzazione a vivere separati o alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato.