Anche una persona minorenne può essere proprietaria di immobili, titolare di rapporti bancari, partecipazioni societarie e altri diritti patrimoniali, oppure acquistare beni mediante donazione o successione ereditaria. La minore età, infatti, non impedisce di essere titolari di diritti, ma comporta limitazioni alla possibilità di esercitarli autonomamente, perché il compimento degli atti giuridici viene normalmente affidato ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale oppure, quando questi non possano provvedervi, al tutore. La legge sottopone tuttavia i poteri di rappresentanza e di amministrazione a regole precise, dirette a evitare che il patrimonio del minore venga utilizzato o compromesso in modo non conforme ai suoi interessi.
I genitori rappresentano i figli minorenni negli atti civili e ne amministrano i beni secondo la disciplina dell'articolo 320 del codice civile, che distingue le operazioni di ordinaria amministrazione da quelle aventi maggiore rilevanza patrimoniale. Gli atti ordinari possono essere compiuti, nei limiti previsti dalla legge, anche disgiuntamente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è normalmente richiesta l'azione congiunta dei genitori e, nelle ipotesi specificamente indicate, un'apposita autorizzazione. Questa distinzione assume particolare importanza nelle operazioni immobiliari, perché l'acquisto, la vendita, la costituzione di diritti reali e gli altri atti che incidono in misura significativa sul patrimonio del minore non possono essere trattati come semplici decisioni di gestione familiare.
Ultima Modifica: 20/10/2026