L'articolo 315-bis del codice civile riconosce a ogni figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. La tutela comprende anche il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, mentre al figlio minorenne è riconosciuto, alle condizioni previste dalla legge, il diritto di essere ascoltato nelle questioni e nei procedimenti che lo riguardano.
Gli obblighi dei genitori non dipendono dall'esistenza del matrimonio e non vengono meno per effetto della separazione o della cessazione della convivenza, poiché discendono direttamente dal rapporto di filiazione. Anche quando i genitori non vivano insieme, pertanto, entrambi conservano i doveri previsti dalla legge e sono tenuti a concorrere al mantenimento dei figli secondo le rispettive possibilità economiche, ferma restando la disciplina applicabile alle concrete modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ultima Modifica: 20/10/2026