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L'accertamento e il riconoscimento della filiazione

Lo stato di figlio viene accertato attraverso le modalità previste dalla legge, che distinguono la filiazione nel matrimonio da quella fuori del matrimonio e disciplinano le presunzioni, le dichiarazioni e le azioni giudiziarie attraverso le quali il rapporto può essere costituito, contestato o accertato. Per i figli nati nel matrimonio operano, in particolare, le norme sulla presunzione di paternità del marito della madre, mentre per quelli nati fuori del matrimonio assume rilievo il riconoscimento, che può essere effettuato nelle forme stabilite dagli articoli 250 e seguenti del codice civile.

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio può essere effettuato nell'atto di nascita, mediante una dichiarazione successiva davanti all'ufficiale dello stato civile, attraverso un atto pubblico oppure mediante testamento, secondo quanto dispone l'articolo 254 del codice civile. La scelta della forma non modifica la natura del riconoscimento, che costituisce un atto personale disciplinato da specifiche disposizioni e produce gli effetti previsti dalla legge nei rapporti tra il figlio e il genitore che lo riconosce, nonché nei rapporti con i parenti di quest'ultimo.

La legge prevede inoltre strumenti giudiziali per contestare una filiazione risultante dagli atti dello stato civile oppure per accertare un rapporto che non abbia ricevuto il necessario riconoscimento giuridico. Tra questi rientrano le azioni di disconoscimento della paternità, di contestazione e reclamo dello stato di figlio e di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, ciascuna delle quali è sottoposta a presupposti e regole proprie. Le conseguenze di tali procedimenti possono incidere profondamente anche sui rapporti successori, perché l'accertamento o il venir meno dello stato di figlio determina l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in materia ereditaria.

Ultima Modifica: 20/10/2026