L'ordinamento distingue la capacità giuridica, ossia l'idoneità a essere titolari di diritti e obblighi, dalla capacità di agire, che consiste nella possibilità di compiere autonomamente atti giuridici destinati a produrre effetti nella propria sfera personale e patrimoniale. La prima si acquista al momento della nascita, secondo quanto stabilisce l'articolo 1 del codice civile, ferme le disposizioni che riconoscono determinati diritti a favore del concepito; la seconda si acquista invece, come regola generale, con il compimento del diciottesimo anno di età, salvo i casi nei quali la legge prevede diversamente.
La maggiore età non esclude tuttavia che una persona possa trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi, a causa di condizioni personali che rendano necessaria un'assistenza o una rappresentanza giuridica. Per queste situazioni la legge prevede diversi strumenti di protezione, tra i quali assumono particolare importanza l'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione, mentre per i minorenni privi di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale è prevista l'apertura della tutela. Ciascuno di questi istituti presenta presupposti propri e determina conseguenze differenti, soprattutto per quanto riguarda gli atti che la persona protetta può compiere autonomamente e quelli per i quali è necessario l'intervento di un rappresentante o di un assistente.
Ultima Modifica: 20/10/2026