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L'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, consente di assicurare assistenza o rappresentanza alla persona che, a causa di un'infermità oppure di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L'istituto è caratterizzato dalla possibilità di adattare la misura alle esigenze del singolo beneficiario, evitando che la necessità di ricevere assistenza in determinati ambiti comporti automaticamente una limitazione generale della capacità di agire.

Il giudice tutelare, attraverso il decreto di nomina, individua gli atti per i quali l'amministratore di sostegno esercita poteri di rappresentanza e quelli per i quali deve prestare assistenza al beneficiario, stabilendo inoltre le modalità di svolgimento dell'incarico e gli eventuali obblighi di rendicontazione. Per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore, il beneficiario conserva la capacità di agire, secondo quanto dispone l'articolo 409 del codice civile; rimane inoltre fermo il principio per cui egli può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Questo assetto comporta che l'apertura di un'amministrazione di sostegno non produca conseguenze identiche per tutti i beneficiari, poiché l'estensione dei poteri attribuiti all'amministratore dipende dalle condizioni della persona e dal contenuto del provvedimento giudiziale. Quando si debba stipulare un atto notarile, è quindi indispensabile esaminare il decreto di nomina e gli eventuali provvedimenti successivi, per stabilire se il beneficiario possa intervenire personalmente, debba essere assistito dall'amministratore oppure debba essere rappresentato da quest'ultimo.

La nomina dell'amministratore e i suoi compiti

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del codice civile e si svolge davanti al giudice tutelare competente, su ricorso dei soggetti legittimati dalla legge. Tra questi figurano lo stesso potenziale beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i familiari individuati dall'articolo 417 e il pubblico ministero, mentre particolari obblighi di attivazione sono previsti per i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

Nella scelta dell'amministratore il giudice deve avere esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, considerando anche le indicazioni eventualmente espresse dall'interessato e le persone a lui più vicine. La legge consente inoltre di designare anticipatamente il futuro amministratore di sostegno mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione dell'eventualità che si renda successivamente necessaria una misura di protezione. Tale designazione assume rilievo nella scelta del giudice, pur non escludendo la possibilità di nominare un'altra persona quando ricorrano i gravi motivi previsti dall'articolo 408 del codice civile.

L'amministratore è tenuto a svolgere il proprio incarico nell'interesse del beneficiario, rispettando i limiti stabiliti dal decreto e informandolo degli atti da compiere, secondo quanto dispone l'articolo 410 del codice civile. La gestione del patrimonio può comportare la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni, soprattutto quando si debbano compiere operazioni di straordinaria amministrazione, vendere immobili o disporre di beni di particolare valore. Anche in questo ambito assume rilievo la competenza attribuita ai notai dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 149/2022, che consente il rilascio di determinate autorizzazioni in alternativa al procedimento giudiziario, nei limiti stabiliti dalla legge.

Ultima Modifica: 20/10/2026