La collaborazione dei familiari nell'attività economica di un imprenditore è una situazione frequente, soprattutto nelle imprese individuali, nelle quali il coniuge, i figli o altri congiunti possono contribuire stabilmente allo svolgimento dell'attività senza che i rapporti tra loro siano stati regolati mediante un contratto di lavoro o un accordo societario. La mancanza di una disciplina contrattuale non significa tuttavia che la collaborazione sia giuridicamente irrilevante, poiché il codice civile riconosce specifici diritti a coloro che prestano continuativamente la propria attività lavorativa nella famiglia o nell'impresa familiare, quando il rapporto non sia configurabile diversamente.
La disciplina è contenuta nell'articolo 230-bis del codice civile, che trova applicazione in via residuale rispetto ad altri rapporti giuridici autonomamente qualificabili. Se un familiare lavora nell'impresa in qualità di dipendente, socio o collaboratore sulla base di un diverso rapporto giuridico, occorre quindi applicare le regole proprie di tale rapporto, mentre l'impresa familiare assume rilevanza quando la collaborazione continuativa non trovi una diversa qualificazione. La distinzione è importante perché la partecipazione all'impresa familiare non attribuisce automaticamente la qualità di imprenditore o di comproprietario dell'azienda, ma determina il riconoscimento dei diritti patrimoniali e partecipativi stabiliti dalla legge.
I diritti dei familiari che collaborano nell'impresa
Il familiare che presta continuativamente la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. La legge riconosce quindi rilevanza economica a un'attività che, in assenza di una disciplina specifica, potrebbe essere considerata una semplice forma di collaborazione gratuita tra congiunti.
I diritti attribuiti dall'articolo 230-bis non si esauriscono nella partecipazione ai risultati economici, poiché la disposizione prevede anche il coinvolgimento dei familiari nelle decisioni relative all'impiego degli utili e degli incrementi, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa. Tali decisioni sono adottate secondo le modalità previste dalla legge dai familiari che partecipano all'attività, mentre il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro quando ricorrano le condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.
È tuttavia necessario distinguere i diritti del collaboratore familiare dalla titolarità dell'impresa, che rimane riferita all'imprenditore individuale, salvo che il rapporto concretamente esistente debba ricevere una diversa qualificazione giuridica. Il familiare non diventa quindi automaticamente comproprietario dei singoli beni aziendali per il solo fatto di partecipare agli utili o agli incrementi, ma può essere titolare di diritti economici il cui valore deve essere determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge.
I familiari e i conviventi di fatto
L'articolo 230-bis individua tra i familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, mentre la legge n. 76/2016 ha esteso la tutela alle persone unite civilmente. La posizione dei conviventi di fatto è stata oggetto di un importante intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza 25 luglio 2024, n. 148, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 230-bis, terzo comma, nella parte in cui non comprendeva tra i familiari anche il convivente di fatto e non considerava impresa familiare quella alla quale questi collaborasse.
La stessa decisione ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-ter del codice civile, introdotto nel 2016 per disciplinare il lavoro del convivente nell'impresa dell'altro e caratterizzato da una tutela meno ampia rispetto a quella riconosciuta ai familiari dall'articolo 230-bis. L'effetto della pronuncia è quindi l'estensione al convivente di fatto della disciplina dell'impresa familiare, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dei relativi diritti.
Questa evoluzione assume rilievo soprattutto nelle situazioni nelle quali uno dei conviventi abbia contribuito per molti anni allo svolgimento e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale dell'altro, senza che sia stato formalizzato un rapporto di lavoro o di partecipazione societaria. Anche in questi casi occorre comunque accertare l'effettivo carattere continuativo della collaborazione e verificare che il rapporto non debba essere qualificato diversamente, poiché il semplice legame affettivo non comporta, da solo, l'applicazione della disciplina dell'impresa familiare.
Il trasferimento dell'azienda e la cessazione dell'attività
I diritti dei partecipanti all'impresa familiare assumono particolare importanza quando l'imprenditore intenda trasferire l'azienda, cessare l'attività oppure riorganizzarne la struttura. L'articolo 230-bis prevede infatti specifiche disposizioni relative al trasferimento del diritto di partecipazione e riconosce ai familiari, alle condizioni stabilite dalla legge, un diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda, richiamando per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 732 del codice civile.
La presenza di collaboratori familiari può quindi incidere sulle operazioni di trasferimento dell'azienda, rendendo necessario verificare l'esistenza dei diritti previsti dalla legge e le modalità attraverso le quali essi devono essere rispettati. Quando l'attività sia stata svolta per un periodo prolungato, può inoltre risultare necessario determinare il valore della partecipazione spettante ai familiari, tenendo conto degli utili, degli incrementi patrimoniali e dell'avviamento secondo i criteri applicabili.
Una particolare attenzione richiedono le situazioni nelle quali l'imprenditore intenda trasferire l'azienda a uno soltanto dei figli oppure predisporre il passaggio generazionale dell'attività, poiché i diritti derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare devono essere considerati insieme alle altre posizioni patrimoniali e successorie dei soggetti coinvolti. La corretta ricostruzione dei rapporti di collaborazione costituisce quindi un passaggio importante non soltanto per disciplinare l'attività corrente, ma anche per organizzare il futuro trasferimento dell'impresa e prevenire controversie tra familiari.
Ultima Modifica: 20/10/2026